(assunzioni obbligatorie. quote di riserva)

Art. 3.(Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva)1.I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 nella seguente misura:
a)sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu' di 50 dipendenti;
b)due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;
c)un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2015, N. 151. (27)
3.Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarieta' sociale, dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. (22) ((27))4.Per i servizi di polizia, della protezione civile, il collocamento dei disabili e' previsto nei soli servizi amministrativi.
5.Gli obblighi di assunzione di cui al presente articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dagli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863; gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attivita' lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli obblighi sono sospesi inoltre per la durata della procedura di mobilita' disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si concluda con almeno cinque licenziamenti, per il periodo in cui permane il diritto di precedenza all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge.
6.Agli enti pubblici economici si applica la disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
7.Nella quota di riserva sono computati i lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, nonche' della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della legge 11 gennaio 1994, n. 29.
---------------AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1° gennaio 2017. ---------------AGGIORNAMENTO (27)
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 1 gennaio 2018 dell'entrata in vigore della presente abrogazione.
Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che la soppressione delle parole «e l'obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione» ha effetto dal 1 gennaio 2018.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2016
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