beneficiari

Art. 1. Beneficiari1.Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidita' civile difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria eta', nonche' ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, e' concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennita' mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
2.La concessione dell'indennita' di cui al comma 1 e' subordinata alla frequenza continua o anche periodica di centri ambulatoriali o di centri diurni, anche di tipo semi-residenziale, pubblici o privati, purche' operanti in regime convenzionale, specializzati nel trattamento terapeutico o nella riabilitazione e nel recupero di persone portatrici di handicap.
3.L'indennita' mensile di frequenza e' altresi' concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonche' centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. ((1))4.Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonche' la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3.
5.L'indennita' mensile di frequenza e' erogata alle medesime condizioni reddituali dell'assegno di cui al comma 1 e ad essa si applica il medesimo sistema di perequazione automatica.
---------------AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-22 novembre 2002, n. 467 (in G.U. 1a s.s. 27/11/2002, n. 47) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 3 del presente articolo, nella parte in cui non prevede che l'indennita' mensile di frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.
Entrata in vigore il 27 novembre 2002

Sentenze262


  • 1. Trib. Tivoli, sentenza 04/10/2024, n. 1413
    Provvedimento: N.RG. 4930/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TIVOLI SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Tivoli, nella persona della dott.ssa OR BU, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4930 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 Sezione Lavoro e vertente tra: US IT e MO DE VITO, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore DE IT, rappresentati e difesi dall'Avv. DONATELLA VICARI ricorrente e INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore …
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  • 2. Trib. Roma, sentenza 21/11/2024, n. 11877
    Provvedimento: TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice designato dott.ssa M.Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 27564/2024 RG TRA RA X OR LO EO Avv. PALMA PAOLO E INPS Il Funzionario DOTT.FLAVIO VENTURA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso iscritto al ruolo in data 17/07/2024, DI RA ha agito per ottenere per il minore LO EO i ratei della indennità di frequenza a decorrere dal 20 maggio 2021, e per ottenere la condanna dell'INPS alla relativa erogazione. Ha allegato di aver notificato in data 3 …
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  • 3. Trib. L'Aquila, sentenza 06/11/2024, n. 188
    Provvedimento: TRIBUNALE DI L'AQUILA Magistratura del Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dr.Giuseppe Marcheggiani, nella causa iscritta al n°115 /2023 R.G. TRA KA TA , nato/a a ALBANIA il 28/09/1976, rappresentato/ e difeso/a dagli Avv.BRUNO LUCA e come da procura in atti E Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, elettivamente domiciliato presso la Sede di L'Aquila, rappresentato e difeso dall'Avv.TROVATI ANTONELLA e dall'Avv.GAMBINO ARMANDO ([...]) CORSO FEDERICO II,68 C/O AVV.RA INPS 67100 L'AQUILA; il giorno 6 novembre 2024 ha pronunciato sentenza con il seguente DISPOSITIVO (art.127 ter c.p.c.) Il Tribunale di L'Aquila, in …
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  • 4. Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/10/2024, n. 1772
    Provvedimento: TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il giudice, dott. Giovanni Favi , presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 3535/ 2023 TRA ES UC, nata il [...], a [...]/Mare di Stabia (Na) e AL NE, nato il [...] a Gragnano (NA), in [...] genitori esercenti la potestà genitoriale sul minore AL AR nato il [...] a C/Mare di Stabia (NA) rappresentato e difeso dall'avv. SOMMA CATELLO MASSIMO presso il cui studio elettivamente domiciliano in Indirizzo Telematico Ricorrenti E I.N.P.S. …
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  • 5. Trib. Roma, sentenza 03/04/2024, n. 3914
    Provvedimento: IL TRIBUNALE DI ROMA III Sezione Lavoro IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, in persona del Giudice Dr. Francesco Rigato, successivamente all'udienza del 12.3.2024 trattata nelle forme di cui all'art. 127 ter cpc, ha pronunciato in primo grado la seguente SENTENZA nella causa previdenziale iscritta al n. 36014 R.G. dell'anno 2023 del Tribunale di Roma, promossa DA ME GA TA e ES GU AF MAYKEL, n.q. di esercenti la potestà genitoriale sul minore ES GU MA, rappresentati e difesi, per procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dall'Avv. Marco Mantello, tutti elettivamente domiciliati presso la …
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