(atti aventi valore o forza di legge, valutazione delle conseguenze finanziarie)

Art. 16.(Atti aventi valore o forza di legge,
Valutazione delle conseguenze finanziarie)1.Non sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti i decreti del Presidente della Repubblica, adottati su deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
2.Il Presidente della Corte dei conti, in quanto ne faccia richiesta la Presidenza di una delle Camere, anche su iniziativa delle Commissioni parlamentari competenti, trasmette al Parlamento le valutazioni della Corte in ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione di un decreto legislativo adottato dal Governo su delegazione delle Camere.
Nota all'art. 16:
Per il testo degli articoli 76 e 77 della Costituzione si veda, rispettivamente, le precedenti note all'art. 14 e all'art. 15.
Entrata in vigore il 12 settembre 1988

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