modifiche alla disciplina dei casi di appello

Art. 2. Modifiche alla disciplina dei casi di appello1.All'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.»;
b)al comma 3, dopo la parola: «Sono» sono inserite le seguenti: «in ogni caso» e dopo le parole: «la sola pena dell'ammenda» sono aggiunte infine le seguenti: «e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa».
2.All'articolo 428 del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente:
«3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.».
Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 428 e 593 del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto legislativo:
«Art. 428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere.
1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello:
a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale nei casi di cui all'art. 593-bis, comma 2;
b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.
2. La persona offesa puo' proporre appello nei soli casi di nullita' previsti dall'art. 419, comma 7.
3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato.
In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula piu' favorevole all'imputato.
3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 606.
3-ter. Sull'impugnazione la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611.
3-quater. Sono inappellabili le sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.»
«Art. 593 (Casi di appello). - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, l'imputato puo' appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero puo' appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.
2. Il pubblico ministero puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento. L'imputato puo' appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che si tratti di sentenze di assoluzione perche' il fatto non sussiste o perche' l'imputato non lo ha commesso.
3. Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali e' stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.».
Entrata in vigore il 19 febbraio 2018
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