Art 3

Art. 3.1.Si intende per:
a)etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportata sulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seguenti nutrienti:
1) le proteine;
2) i carboidrati;
3) i grassi;
4) le fibre alimentari;
5) il sodio;
6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato e presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso;
b)informazione nutrizionale: una descrizione e un messaggio pubblicitario che affermi, suggerisca o richiami che un alimento possiede particolari caratteristiche nutrizionali inerenti:
1) al valore energetico che esso fornisce o fornisce a tasso ridotto o maggiorato ovvero non fornisce;
2) ai nutrienti che esso contiene o contiene in proporzione ridotta o maggiorata ovvero non contiene;
c)proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente for- mula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x 6,25;
d)carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo compresi i polialcoli;
e)zuccheri: tutti i mono e i disaccaridi presenti in un alimento esclusi i polialcoli;
f)grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
g)acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentano doppi legami;
h)acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppio legame cis;
i)acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legami cis, interrotti da gruppi metilenici;
((i-bis) salatrim: sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto));
l)fibra alimentare: sostanza commestibile di origine vegetale che di norma non e' idrolizzata dagli enzimi secreti dall'apparato digerente dell'uomo;
m)valore medio: il valore che rappresenta meglio la quantita' di un nutriente contenuto in un dato alimento tenendo conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono farne variare il valore effettivo, ivi comprese le variazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vita commerciale.
2.Non costituisce informazione nutrizionale di cui al comma 1, lettera b), la indicazione quantitativa o qualitativa di nutrienti, quando essa e' richiesta dalle norme vigenti.
Entrata in vigore il 29 giugno 2005

Sentenze2

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