Art 4

Art. 4.1.Sono consentite soltanto le informazioni nutrizionali inerenti al valore energetico e ai nutrienti elencati nell'art. 3, comma 1, lettera a), e alle sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di detti nutrienti.
2.L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione, nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati e di grassi oppure quella del valore energetico e della quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.
3.Qualora si fornisca una informazione nutrizionale sugli zuccheri, sugli acidi grassi saturi, sulle fibre alimentari o sul sodio e' obbligatorio riportare, nell'ordine, le indicazioni relative al valore energetico e alla quantita' di proteine, di carboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi grassi saturi, di fibre alimentari e di sodio.
4.E' facoltativo invece riportare le quantita' di una o piu' fra le seguenti sostanze:
a)l'amido;
b)i polialcoli;
c)gli acidi grassi monoinsaturi;
d)gli acidi grassi polinsaturi;
e)il colesterolo;
f)le vitamine e gli elementi minerali elencati nell'allegato, se presenti in quantita' significativa secondo quanto previsto nell'allegato stesso.
5.E' obbligatorio dichiarare anche le sostanze che appartengono o compongono una delle categorie di nutrienti elencati ai commi 2, 3 e 4 quando essi sono oggetto di informazione nutrizionale.
6.E' obbligatorio altresi' far riferimento alla quantita' di acidi grassi saturi, quando si indica la quantita' delle seguenti sostanze:
a)acidi grassi polinsaturi;
b)acidi grassi monoinsaturi;
c)colesterolo.
7.La dichiarazione del contenuto delle sostanze di cui al comma 6 non costituisce informazione nutrizionale ai sensi del comma 3.
Entrata in vigore il 24 marzo 1993

Sentenze1

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi