Art. 10-bis.(( (Data di scadenza). ))((1.Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dal punto di vista microbiologico e che possono costituire, dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, il termine minimo di conservazione e' sostituito dalla data di scadenza; essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsi entro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del punto della confezione in cui figura.
2.La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno e comporta la enunciazione delle condizioni di conservazione, e, qualora prescritto, un riferimento alla temperatura in funzione della quale e' stato determinato il periodo di validita'.
3.Per i prodotti lattieri freschi, per i formaggi freschi, per la pasta fresca, nonche' per le carni fresche ed i prodotti della pesca e dell'acquacoltura freschi, la data di scadenza puo' essere determinata con decreti dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica.
4.Per il latte, escluso il latte UHT e sterilizzato a lunga conservazione, la data di scadenza e' determinata con decreto dei Ministri delle attivita' produttive, delle politiche agricole e forestali e della salute, sulla base della evoluzione tecnologica e scientifica. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessa di avere efficacia ogni diversa disposizione relativa alla durabilita' del latte.
5.E' vietata la vendita dei prodotti che riportano la data di scadenza a partire dal giorno successivo a quello indicato sulla confezione. ))
Entrata in vigore il 21 luglio 2003

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