Art. 18.(( (Sanzioni). ))((1.La violazione delle disposizioni dell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremilacinquecento a euro diciottomila.
2.La violazione delle disposizioni degli articoli 3, 10-bis e 14 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento.
3.La violazione delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro seicento a euro tremilacinquecento.
4.La competenza in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie spetta alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio. ))
Entrata in vigore il 21 luglio 2003

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