campo di applicazione
Art. 1. Campo di applicazione1.L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.
2.Si intende per:
a)etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b)prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
c)presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d)prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e)consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'".
3.Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.
2.Si intende per:
a)etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;
b)prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;
c)presentazione dei prodotti alimentari:
1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;
2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;
3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;
4) l'ambiente nel quale sono esposti;
d)prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;
e)consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'".
3.Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.