Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente
Art. 52.Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente1.I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.