sanzioni di competenza del ministero

Art. 68. Sanzioni di competenza del Ministero1.Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtu' di concessione ai sensi della legge 6 agosto 1990, n. 223, o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima legge n. 223 del 1990.
2.La riduzione ad un decimo di cui all'articolo 67, comma 5, si applica anche alle sanzioni irrogate dal Ministero alle emittenti radiotelevisive in ambito locale ai sensi delle disposizioni sanzionatorie contenute nel Codice delle comunicazioni elettroniche.
3.Il Ministero, con le modalita' e secondo le procedure di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
a)perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;
b)dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.
4.In caso di mancato rispetto dei principi di cui all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni.
In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.
5.Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
6.Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.
Note all'art. 68:
- Per i riferimenti della legge 6 agosto 1990, n. 223 si veda nelle note all'articolo 9.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021

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