Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana

Art. 57.Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana1.Con uno o piu' regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e della cultura, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorita', sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalita', adeguatezza, trasparenza ed efficacia:
a)la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o piu' elementi quali la cultura, la storia, la identita', la creativita', la lingua ovvero i luoghi;
b)le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7, e 55, comma 8, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.
2.Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonche' dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive, in un'ottica di semplificazione del sistema.
3.Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'articolo 54 e all'articolo 55 sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresi':
a)specifiche modalita' di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54, e 55, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalita' di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;
b)i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalita' di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.
4.Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 56, comma 6, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche' dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.
Note all'art. 57:
- Per il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 si veda nelle note all'articolo 37.
- Il testo dell'articolo 12 della citata legge 14 novembre 2016, n. 220, cosi' recita:
«Art. 12.(Obiettivi e tipologie di intervento). - 1.
Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.
2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalita' della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione II del presente capo;
b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione III del presente capo;
c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalita' disciplinati nella sezione IV del presente capo;
d) erogazione di contributi alle attivita' e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.
3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.
4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalita' ed adeguatezza, prevedono:
a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonche' alle specifiche esigenze delle persone con disabilita', con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensita' d'aiuto, di uno o piu' degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.
5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonche', per ciascuna tipologia di intervento e in conformita' alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.».
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021

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