disposizioni sugli impianti di radiodiffusione

Art. 25. Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione1.Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilita' radio elettrica, nonche' per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.
2.Il Ministero autorizza, anche attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.
3.Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.
4.Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.
5.Gli impianti di diffusione legittimamente eserciti possono essere convertiti allo standard DVB-T2, previa preventiva autorizzazione del Ministero.
6.In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purche' ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.
7.Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva da' diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
Entrata in vigore il 10 dicembre 2021
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