Art 4

Art. 4.1.Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; e' altresi' dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.
2.In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983.
3.I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
4.Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attivita' commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti e' confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed e' soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538.(2)
4-bis.I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n.
791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, sono versati in due rate eguali scadenti il 10 luglio e il 10 settembre dell'anno solare al quale si riferiscono.
5.Le maggiorazioni delle aliquote contributive di cui al primo comma dell'articolo 14-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono prorogate fino al periodo di paga con scadenza al 31 dicembre 1984.
6.Le misure dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli impiegati dell'agricoltura ai sensi della legge 29 novembre 1962, n. 1655, sono aggiornate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, in relazione al fabbisogno e alle risultanze delle singole gestioni; le contribuzioni relative al "Fondo di accantonamento dell'indennita' di anzianita'" determinate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, in base alle risultanze della gestione sono valide a tutti gli effetti e restano acquisite al "Fondo" stesso.
6-bis.Il contributo annuo fisso personale a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, e' elevato a L. 960.000 a partire dal 1 gennaio 1984.
7.Le modalita' di versamento dei contributi indicate dall'articolo 17, quarto comma, punto 2), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, si applicano anche ai contributi sociali di malattia dovuti dalle aziende armatoriali.
8.Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 2 aprile 1980, n. 127, per lo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'Ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici e' differito al 31 dicembre 1983. (3)
9.Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 14, primo comma del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, e' riconosciuto, per l'anno 1983, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per i lavoratori agricoli occupati con 51 giornate. Agli stessi lavoratori e' riconosciuto per l'anno 1983 il diritto alle prestazioni previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 101 e 151 giornate a condizione che abbiano effettuato nell'anno rispettivamente 51 e 76 giornate.
Restano escluse dal computo delle giornate effettuate quelle di integrazione per attivita' di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Ai lavoratori agricoli di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito, con modificazioni, nella legge 11 ottobre 1983, n. 546, iscritti negli elenchi a validita' prorogata, sono riconosciuti il diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali e lo stesso numero di giornate lavorative ad essi attribuite negli elenchi anagrafici per l'anno 1982.
10.Ai lavoratori di cui al precedente comma e' riconosciuto, per gli anni 1984 e 1985, il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste per gli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con 51, 101 e 151 giornate annue, a condizione che abbiano effettuato rispettivamente: 20 giornate nel 1984, 30 giornate nel 1985; 76 giornate nel 1984, 101 giornate nel 1985; 101 giornate nel 1984, 126 giornate nel 1985.((14))
Restano escluse dal computo di tali giornate quelle di integrazione per attivita' di coltivatore diretto considerate dall'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
11.L'Istituto nazionale della previdenza sociale non riconosce il diritto alle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 per coloro che fruiscono di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, o di forme sostitutive, esonerative o esclusive della stessa o, se titolari di pensioni di invalidita', al compimento dell'eta' di 55 anni per le donne e di 60 per gli uomini.
12.L'Istituto nazionale della previdenza sociale sospende l'erogazione delle prestazioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 in caso di svolgimento di attivita' di lavoro extra agricolo in forma prevalente o di emigrazione all'estero.
13.Il termine di cui agli articoli 16, primo e quinto comma, e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, e' differito al 31 dicembre 1983. (3)
14.L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, va interpretato nel senso che la sospensione dell'efficacia dei licenziamenti non preclude il diritto all'eventuale pensionamento anticipato di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, ed al trattamento speciale di disoccupazione successivo all'intervento straordinario della cassa integrazione; per i periodi pregressi le domande per il pensionamento anticipato e per il trattamento speciale di disoccupazione possono essere presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
14-bis.L'articolo 35, terzo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, va interpretato nel senso che, nei casi di cessazione dell'attivita' aziendale, l'efficacia dei licenziamenti e' sospesa ed i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione e per consentire ai lavoratori di usufruire del prepensionamento previsto dall'articolo 37 della legge medesima.
15.Le norme contenute nell'articolo 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, devono intendersi applicabili anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti iscritti nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, con equiparazione a 2.700 contributi giornalieri del requisito contributivo espresso in termini mensili ovvero settimanali.
16.Il quarto comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, deve essere interpretato nel senso che i periodi di sospensione e di lavoro ad orario ridotto successivi ai 6 settembre 1972, ammessi ad integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio ai fini del diritto e della misura delle pensioni e dei supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti con decorrenza successiva all'entrata in vigore della stessa legge 23 aprile 1981, n. 155, nonche' ai fini dei trasferimenti contributivi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 8. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione cui e' riferita l'integrazione salariale, dedotta quella corrisposta dal datore di lavoro per gli stessi periodi.
17.L'articolo 23 della legge 23 aprile 1981, n. 155, va interpretato nel senso che il requisito occupazionale, previsto per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti da aziende esercenti attivita' commerciali, deve sussistere esclusivamente alla data di accertamento della situazione di crisi dell'azienda commerciale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
17-bis.L'articolo 8, primo comma, della legge 12 marzo 1968, n. 334, va interpretato nel senso che i compartecipanti familiari ed i piccoli coloni, nonche' i proprietari concedenti, sono tenuti a pagare aliquote contributive nella stessa misura e secondo la medesima ripartizione in vigore per i giornalieri di campagna.
18.All'onere valutato in nove miliardi di lire, derivante dall'attuazione del comma secondo dell'articolo 5 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 63, che prevede la proroga per ulteriori sei mesi del trattamento d'integrazione salariale straordinario previsto dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive modificazioni, si provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
19.Al fine di concorrere al contenimento dell'inflazione ed al miglioramento dei livelli occupazionali, le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese commerciali, considerate tali ai fini dell'inquadramento previdenziale ed assistenziale e con esclusione di quelle di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573 sono ridotte con le seguenti modalita':
a)a decorrere dal 1 febbraio 1983, del 2 per cento per gli uomini e del 2,60 per cento per le donne;
b)a decorrere dal 1 gennaio 1984, di un ulteriore 1,38 per cento per gli uomini e di un ulteriore 6,05 per cento per le donne.(7) (11)20.Le riduzioni contributive di cui al precedente comma si applicano alle imprese che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
21.Per una verifica delle finalita' di cui al comma 19 del presente articolo il Governo, al termine degli anni 1983 e 1984, esaminera' l'andamento medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo, limitatamente ai prodotti commercializzati, depurandolo dalle variazioni delle imposte indirette e dalle eccedenze, rispetto ai tassi di inflazione programmati, degli aumenti, tenendo conto di un ritardo massimo di tre mesi, dell'indice dei prezzi all'ingrosso della stessa categoria di prodotti e degli aumenti dell'indice delle retribuzioni minime contrattuali del commercio.
22.Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, sulla base degli elementi che debbono essere forniti dall'ISTAT, ed avvalendosi delle risultanze dell'Osservatorio dei prezzi e del mercato istituito presso l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, elabora entro il 15 gennaio degli anni 1984 e 1985 un rapporto sull'andamento generale dei prezzi e del mercato.
23.COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1986 N. 41.
24.Il decreto di cui al precedente comma e' emanato entro il 31 gennaio degli anni 1984 e 1985.
25.All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti commi 19, 20 e 23, valutato in lire 250 miliardi per l'anno finanziario 1983, si provvede con le maggiori entrate di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente decreto.
26.Per l'anno 1983, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per gli operai agricoli a tempo indeterminato, dipendenti da imprese agricole individuali o associate, si applica una ulteriore riduzione del 25 per cento. All'onere derivante dal presente comma, valutato in lire 66 miliardi, si fa fronte con le maggiori entrate di cui al presente articolo.(5) (11)
27.Il periodo massimo di concessione dell'indennita' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 25 ottobre 1982, n. 796, convertito nella legge 9 dicembre 1982, n. 918, e' prolungato di altri dodici mesi.
28.All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma 27, valutato in lire 14 miliardi, si provvede a carico della gestione per il finanziamento integrativo dei progetti speciali di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
--------------AGGIORNAMENTO (2)
La L. 27 dicembre 1983 n. 730 ha disposto (con l'art. 33) che: "A decorrere dal 1 gennaio 1984 la misura dei contributi sociali di malattia di cui all'articolo 4, comma quarto, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, a carico dei liberi professionisti, degli esercenti attivita' commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, e' ulteriormente maggiorata, rispettivamente, del 20 per cento, del 15 per cento, del 10 per cento e del 5 per cento". ---------------AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 29 dicembre 1983 n. 747, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984 n. 18 ha disposto (con l'art 2 comma 4 e comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, ottavo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo allo scioglimento dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per le ostetriche e per il trasferimento della gestione e del personale dell'ente stesso all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i medici, e' prorogato al 31 marzo 1984", e che "Il termine del 31 dicembre 1983 previsto dall'articolo 4, tredicesimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, relativo al pensionamento anticipato dei lavoratori ((. . .)) e' prorogato al 30
giugno 1984." --------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 21 gennaio 1984 n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 22 marzo 1984 n. 30, ha disposto (con l'art. 2 comma 2) che "La riduzione di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, e' prorogata fino al 30 aprile 1984". ---------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 29 giugno 1984 n. 277 convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 1984 n. 430 ha disposto (con l'art. 1 comma 4) che "All'onere derivante dall'attuazione, per l'anno finanziario 1984, del diciannovesimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 1983, n. 638, valutato in lire 700 miliardi, si provvede con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi, nonche' proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, convertito, con
modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85." ---------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 30 dicembre 1985 n. 787 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1986 n. 145 ha disposto (con l'art. 1 comma 3 e comma 4) che "La riduzione contributiva di cui all'articolo 4, comma 26, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, si applica nella misura del 17,50 per cento" e che "Le riduzioni contributive a favore delle imprese commerciali previste dall'articolo 4, comma 19, del presente decreto si applicano nelle seguenti misure:
a) per il personale maschile: 2,28 punti;
b) per il personale femminile: 6,30 punti". ---------------AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1987 n. 536. convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988 n. 48, ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che "la disposizione contenuta nell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, si deve interpretare nel senso che in favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, compilati a norma dell'articolo 7, primo comma, n. 5), del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, che nel corso dell'anno 1985 hanno effettuato almeno 30 giornate di lavoro agricolo, alle dipendenze di terzi, il computo delle prestazioni di disoccupazione, di indennita' economica di malattia e di maternita' opera, per l'anno 1986, secondo quanto previsto per i lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici nell'anno 1985, con 51 giornate".
Entrata in vigore il 31 dicembre 1987

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