Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, ais, da parte delle unita' da pesca).
Art. 6-bis.Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unita' da pesca).1.Ogni unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e' dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, ((...)), di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
2.Tale obbligo e' esteso ad ogni unita' da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale.
3.Le unita' da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita'.
2.Tale obbligo e' esteso ad ogni unita' da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale.
3.Le unita' da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita'.