ruoli di anzianita'.
Art. 63. Ruoli di anzianita'.
Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, annualmente od ogni tre anni, sono pubblicati i ruoli di anzianita', suddivisi per servizio e per qualifica, secondo la situazione al 1 gennaio.
Della pubblicazione dei ruoli di anzianita' di cui al primo comma e' dato avviso sul Bollettino ufficiale.
Nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione di tale avviso e' ammesso ricorso al Ministro per la rettifica delle posizioni di anzianita'.
L'anzianita' e' determinata:
1) dalla decorrenza indicata dall'ultimo provvedimento di nomina o promozione;
2) a parita' di tale decorrenza, da quella di nomina o promozione alle qualifiche precedenti, sempreche' corrispondenti;
3) in caso di ulteriore parita' o in mancanza della corrispondenza di qualifiche di cui al punto 2), dall'eta'.
Nei casi di comparazione diretta, nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'anzianita' e' determinata senz'altro dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini per merito comparativo.
Nelle iscrizioni a ruolo per le qualifiche cui si accede mediante forme diverse, a parita' di decorrenza di nomina o di promozione, la precedenza spetta, nell'ordine, ai provenienti da concorsi esterni, ai provenienti da concorsi interni ed ai promossi per merito comparativo.
In caso di passaggio di ruolo, la posizione del dipendente nel nuovo ruolo, da iscriversi fra altri di pari qualifica, e' determinata dal risultato del confronto con tali dipendenti sulla base dei criteri di cui al precedente comma, iniziando dall'ultimo di pari qualifica iscritto a ruolo.
Per i capi stazione, i capi gestione ((...)) a parita' di anzianita' di qualifica, la precedenza nel ruolo e' determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione; in caso di parita', la precedenza si determina in base alle norme previste nel precedente comma.((9)) I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal direttore generale.
------------------AGGIORNAMENTO (9) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".
Il Consiglio di amministrazione determina le qualifiche per le quali, annualmente od ogni tre anni, sono pubblicati i ruoli di anzianita', suddivisi per servizio e per qualifica, secondo la situazione al 1 gennaio.
Della pubblicazione dei ruoli di anzianita' di cui al primo comma e' dato avviso sul Bollettino ufficiale.
Nel termine di sessanta giorni, da quello della pubblicazione di tale avviso e' ammesso ricorso al Ministro per la rettifica delle posizioni di anzianita'.
L'anzianita' e' determinata:
1) dalla decorrenza indicata dall'ultimo provvedimento di nomina o promozione;
2) a parita' di tale decorrenza, da quella di nomina o promozione alle qualifiche precedenti, sempreche' corrispondenti;
3) in caso di ulteriore parita' o in mancanza della corrispondenza di qualifiche di cui al punto 2), dall'eta'.
Nei casi di comparazione diretta, nelle ipotesi di cui ai punti 1) e 2), l'anzianita' e' determinata senz'altro dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso o negli scrutini per merito comparativo.
Nelle iscrizioni a ruolo per le qualifiche cui si accede mediante forme diverse, a parita' di decorrenza di nomina o di promozione, la precedenza spetta, nell'ordine, ai provenienti da concorsi esterni, ai provenienti da concorsi interni ed ai promossi per merito comparativo.
In caso di passaggio di ruolo, la posizione del dipendente nel nuovo ruolo, da iscriversi fra altri di pari qualifica, e' determinata dal risultato del confronto con tali dipendenti sulla base dei criteri di cui al precedente comma, iniziando dall'ultimo di pari qualifica iscritto a ruolo.
Per i capi stazione, i capi gestione ((...)) a parita' di anzianita' di qualifica, la precedenza nel ruolo e' determinata dalla data del conseguimento dell'ultima delle abilitazioni prescritte per i servizi di stazione; in caso di parita', la precedenza si determina in base alle norme previste nel precedente comma.((9)) I provvedimenti di cui al presente articolo sono adottati dal direttore generale.
------------------AGGIORNAMENTO (9) Il D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 ha disposto (con l'art. 153, comma 2) che "il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970".