servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia

Art. 5. Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l'impiego di personale delle forze di polizia1.Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo ((...)) esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2.Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni (( , gli ambiti funzionali )), gli ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali.
3.Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.
4.In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
((4-bis.All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 (a), le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" ))
Entrata in vigore il 9 marzo 1992
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