servizi in aree aeroportuali non richiedenti l'impiego di personale delle forze di polizia

Art. 5. Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l'impiego di personale delle forze di polizia1.Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita' doganale, nonche' i poteri di polizia e di coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti agli organi locali dell'Amministrazione della navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia.
2.Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti funzionali, gli ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' aeroportuali.
3.Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso.
4.In caso di necessita' l'autorita' di pubblica sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono richiedere che siano attuate da parte del concessionario particolari misure di controllo.
4-bis.All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425 (a), le parole: "(Francia e Svizzera)" sono sostituite dalle seguenti: "(Francia, Svizzera e Austria)" .
((4-ter.Nel rispetto dei principi europei, possono essere altresi' affidati al gestore aeroportuale, da parte dell'ENAC:
a)il servizio di controllo del personale aeroportuale e degli equipaggi, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che accedono alle aree sterili attraverso le aerostazioni passeggeri;
b)il controllo del personale aeroportuale, e di qualunque altro soggetto, compresi gli oggetti trasportati ed il possesso delle previste autorizzazioni, che, attraverso varchi diversi da quelli interni alle aerostazioni, accedono alle aree sterili, nonche' il controllo dei veicoli che, muniti delle previste autorizzazioni, debbano recarsi in un'area sterile del sedime aeroportuale per il cui accesso e' richiesta l'effettuazione di specifici controlli.
4-quater.I servizi di cui al comma 4 ter sono svolti secondo le procedure indicate dal Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, con la supervisione della forza di polizia prevista dal locale dispositivo di sicurezza.
4-quinquies.La supervisione sui servizi di controllo di cui al comma 4 ter puo' essere svolta, secondo le esigenze locali e con le modalita' stabilite dai Comitati di Sicurezza Aeroportuali, con il concorso delle altre forze di polizia previste dal locale dispositivo di sicurezza.))
Entrata in vigore il 31 agosto 2013
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