(diffusione della logistica digitale nel mezzogiorno)
Art. 4-bis.(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno)1.Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano strategico nazionale della portualita' e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementato ulteriormente di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.((17))2.Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3.I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
--------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 1 dell'art. 4-bis, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.
3.I fondi di cui al presente articolo sono utilizzati in conformita' alle disposizioni in materia di pareri di cui all'articolo 14-bis del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
--------------AGGIORNAMENTO (17)
Il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, ha disposto (con l'art. 30, comma 2) che gli effetti della convenzione prevista dal comma 1 dell'art. 4-bis, ove non gia' scaduta, cessano alla data di entrata in vigore della legge di conversione del suddetto D.L.
Sentenze • 2
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-07-11, n. 202306778Provvedimento:Leggi di più...- digitalizzazione della logistica·
- legittimità costituzionale delle leggi-provvedimento·
- legittimo affidamento·
- obbligo di contrarre·
- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)·
- principio di eguaglianza·
- procedimento amministrativo·
- revoca delle concessioni pubbliche·
- rimessione alla Corte costituzionale·
- riserva di amministrazione·
- silenzio amministrativo·
- tutela giurisdizionale
2. TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-02-21, n. 202202021Provvedimento:Leggi di più...- art. 11-bis del d.l. n. 124 del 2019·
- compensazione delle spese di giudizio·
- digitalizzazione della logistica·
- improcedibilità del ricorso·
- legittimità costituzionale delle disposizioni normative·
- obbligo di stipula convenzione·
- principio di legittimo affidamento·
- riserva di giurisdizione·
- silenzio inadempimento·
- trasferimento delle funzioni di soggetto attuatore