modalita' applicative della procedura di risanamento

Art. 269. Modalita' applicative della procedura di risanamento1.Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2.Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000

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