Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

Art. 88.Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali1.All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo unico.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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