incompatibilita' tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva giunta

Art. 64. Incompatibilita' tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva giunta1.La carica di assessore e' incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
2.Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
3.le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
((4.Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere nominati rappresentanti del comune e della provincia. ))
Entrata in vigore il 28 maggio 2004
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