ordinazione e pagamento

Art. 185. Ordinazione e pagamento1.L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento delle spese.
2.Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
a)il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b)la data di emissione;
c)l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa e' allocata e la relativa disponibilita', distintamente per competenza o residui;
d)la codifica;
e)l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
f)l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
g)la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima l'erogazione della spesa;
h)le eventuali modalita' agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
i)il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
3.Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che provvede altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

4.Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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