Art. 148-bis.(( (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali). ))((1.Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilita' dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarita', suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.
2.Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali all'ente.
3.Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria))
2.Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresi' che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in societa' controllate e alle quali e' affidata la gestione di servizi pubblici per la collettivita' locale e di servizi strumentali all'ente.
3.Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarita' della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilita' interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarita' e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, e' preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali e' stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilita' finanziaria))
2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-25, n. 202405904Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- eccesso di potere·
- errori materiali in contabilità pubblica·
- fondo di solidarietà comunale·
- giurisprudenza contabile·
- interpretazione costituzionalmente orientata·
- legittimità costituzionale·
- pareggio di bilancio·
- principio di intangibilità del rendiconto·
- sanzioni per disavanzo di bilancio·
- violazione di legge
3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2023-02-07, n. 202301312Provvedimento:Leggi di più...- compensazione delle spese processuali·
- controllo della Corte dei Conti·
- delibera di accertamento delle irregolarità·
- giurisdizione amministrativa·
- improcedibilità del ricorso·
- ordinanza cautelare·
- patto di stabilità interno·
- procedimento amministrativo di controllo·
- sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità·
- silenzio-assenso
4. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-03-11, n. 202404890Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di decreto ministeriale·
- art. 148 bis TUEL·
- art. 31, comma 28, legge 183/2011·
- compensazione delle spese di giudizio·
- controllo contabile degli enti locali·
- deliberazione della Corte dei Conti·
- eccesso di potere·
- giudicato amministrativo·
- inammissibilità del ricorso·
- misure correttive per irregolarità finanziarie·
- ordinanza cautelare·
- principio di sana gestione finanziaria·
- procedimento amministrativo·
- sanzione per mancato rispetto del patto di stabilità·
- sospensione di sanzione·
- violazione del giusto procedimento
5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-11-24, n. 202107885Provvedimento:Leggi di più...- art. 17 Statuto Comunale·
- art. 235 T.U.E.L.·
- art. 6 bis L. 241/1990·
- art. 97 T.U.E.L.·
- astensione dai giudizi·
- competenza del Segretario Comunale·
- conflitto di interessi·
- illegittimità del provvedimento amministrativo·
- inadempienza degli obblighi istituzionali·
- parere pro veritate·
- principio di imparzialità·
- responsabilità erariale·
- revoca dell'incarico·
- valutazione della prova