prescrizioni in materia di investimenti

Art. 266. Prescrizioni in materia di investimenti1.Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265 gli enti locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000

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