azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

Art. 9. Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale1.Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
2.Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
3.(( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )).
Entrata in vigore il 14 aprile 2006
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