servizi pubblici locali

Art. 112. Servizi pubblici locali1.Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
2.(( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
3.Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Entrata in vigore il 29 dicembre 2001
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Iscriviti gratuitamente
Hai già un account ? Accedi