liquidazione della spesa
Art. 184. Liquidazione della spesa1.La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
2.La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3.L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4.Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
2.La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.
3.L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
4.Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-05-10, n. 202304763Provvedimento:Leggi di più...- adeguamento automatico del 5% annuo·
- annullabilità del contratto·
- blocco della contrattazione pubblica·
- buona fede e leale collaborazione·
- decreto ingiuntivo·
- inadempimento contrattuale·
- incompetenza territoriale·
- interesse pubblico·
- interpretazione contrattuale·
- legittimazione passiva·
- nullità del decreto ingiuntivo·
- omesso esame delle eccezioni·
- omesso rilievo della tardività del deposito documentale·
- onere della prova·
- principio di causa nel contratto·
- regolamento sul finanziamento di posti di ruolo·
- risarcimento danni·
- sinallagmaticità delle prestazioni
5. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-07-09, n. 202402158Provvedimento:Leggi di più...- art. 112 c.p.a.·
- art. 14 del decreto legge n. 669/1996·
- art. 191 e 184 del TUEL·
- commissario ad acta·
- esecuzione delle sentenze·
- nomina commissario ad acta·
- ottemperanza al giudicato·
- penalità di mora·
- spese del giudizio·
- termine di ottemperanza