(tipologia dei controlli interni).
Art. 147. (Tipologia dei controlli interni).1.Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e contabile, la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.
2.Il sistema di controllo interno e' diretto a:
a)verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati;
b)valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c)garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d)verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)), l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente; (83)
e)garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3.Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4.Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unita' di controllo, laddove istituite.
5.Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.
-------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
2.Il sistema di controllo interno e' diretto a:
a)verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonche' tra risorse impiegate e risultati;
b)valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;
c)garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilita' interno, mediante l'attivita' di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonche' l'attivita' di controllo da parte dei responsabili dei servizi;
d)verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato ((nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)), l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' degli organismi gestionali esterni dell'ente; (83)
e)garantire il controllo della qualita' dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.
3.Le lettere d) ed e) del comma 2 si applicano solo agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015.
4.Nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, gli enti locali disciplinano il sistema dei controlli interni secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, il direttore generale, laddove previsto, i responsabili dei servizi e le unita' di controllo, laddove istituite.
5.Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante una convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.
-------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-02-23, n. 202401830Provvedimento: Pubblicato il 23/02/2024 N. 01830/2024REG.PROV.COLL. N. 06105/2019 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6105 del 2019, proposto da EA ER, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Bresciani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Adriano Barbato in Roma, via Anastasio II n. 80; contro Comune di Cadrezzate con Osmate, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emanuele Boscolo, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...- annullamento in autotutela·
- art. 21 nonies l. n. 241/1990·
- compenso delle spese di lite·
- conflitto tra interesse pubblico e affidamento del destinatario dell'atto·
- discrezionalità della pubblica amministrazione·
- divario tra confini catastali e situazione reale·
- interesse pubblico·
- legittimità dell'annullamento in autotutela·
- ripristino della legalità violata·
- valutazione dell'interesse pubblico
2. TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2024-07-02, n. 202413370Provvedimento: Pubblicato il 02/07/2024 N. 13370/2024 REG.PROV.COLL. N. 01185/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2022, proposto da IA DO, CE US, rappresentate e difese dagli avvocati Leonardo Roscioni, Adriano Sansonetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Allumiere, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e …Leggi di più...- annullamento di graduatoria di concorso pubblico·
- art. 3 del D.L. n. 174/2012·
- assunzioni a tempo indeterminato·
- autotutela amministrativa·
- bilanciamento di interessi pubblici e privati·
- discrezionalità amministrativa·
- disparità di trattamento·
- eccesso di potere·
- graduatoria di concorso·
- pareri di regolarità tecnica e contabile·
- risarcimento del danno·
- sistema di controllo interno degli Enti Locali·
- sospensione di graduatoria
3. Trib. Cassino, sentenza 26/09/2024, n. 752Provvedimento: Tribunale Ordinario di Cassino Sezione Lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.L. n. 325 / 2015 Il Giudice designato NAlisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro in esito all'udienza sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.07.2024, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A ex art. 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al 325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, vertente TRA GA AR DE con l'avv.to DE SANTIS DARIO ROMANO ricorrente E COMUNE DI ARCE con l'avv.to RADICE ANTONIO resistente RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di ricorso, depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2015 …Leggi di più...
4. TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2024-09-23, n. 202416521Provvedimento: Pubblicato il 23/09/2024 N. 16521/2024 REG.PROV.COLL. N. 03906/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3906 del 2020, proposto da Coffee 3.0 S.r.l., No.G.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Cappello, Eugenio Picozza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Roma Capitale, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da …Leggi di più...- art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a.·
- art. 84, comma 4, c.p.a.·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione demaniale·
- diniego di concessione·
- improcedibilità del ricorso·
- occupazione di suolo pubblico·
- parere della Polizia Locale·
- parere della Sovrintendenza Capitolina·
- risarcimento del danno·
- sopravvenuto difetto di interesse
5. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2023-10-11, n. 202308860Provvedimento: Pubblicato il 11/10/2023 N. 08860/2023REG.PROV.COLL. N. 08346/2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8346 del 2018, proposto da Storage S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Valentino Fedeli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Roma Capitale Comue di di Roma Municipio XII, non costituiti in giudizio; nei confronti Fattori Cinzia, non costituita in giudizio; per la riforma della …Leggi di più...- abusività attività·
- art. 106 c.p.a.·
- art. 395 c.p.c.·
- cessazione attività commerciale·
- determinazione dirigenziale·
- giudicato formato·
- inammissibilità ricorso·
- onere della prova·
- prova documentale·
- revocazione sentenza·
- SCIA·
- sigilli amministrativi