adeguamento della disciplina della dirigenza
Art. 111. Adeguamento della disciplina della dirigenza1.Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita' nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.