soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria
Art. 208. Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria1.Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere affidato:
a)per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b)per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; ((83))c)altri soggetti abilitati per legge.
(68)
-----------AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1-bis) che "Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una societa' per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli atti posti in essere dalla societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare alcun aggravio di costi per l'ente". ------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
a)per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b)per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a ((cinquecentomila euro)), aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data del 25 febbraio 1995 erano incaricate dello svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo; ((83))c)altri soggetti abilitati per legge.
(68)
-----------AGGIORNAMENTO (68)
Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, ha disposto (con l'art. 54, comma 1-bis) che "Al fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento del servizio di tesoreria nei confronti degli enti locali, l'articolo 208 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che il tesoriere, senza distinzione tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del predetto articolo 208, che rivesta la qualifica di societa' per azioni, puo' delegare, anche per i servizi di tesoreria gia' affidati, la gestione di singole fasi o processi del servizio ad una societa' per azioni che sia controllata dal tesoriere ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile.
Il tesoriere che deleghi la gestione di singole fasi o processi del servizio di tesoreria garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'ente locale nelle modalita' previste dalla convenzione, e mantiene la responsabilita' per gli atti posti in essere dalla societa' delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi del servizio puo' generare alcun aggravio di costi per l'ente". ------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-12-18, n. 202310963Provvedimento:Leggi di più...- art. 1189 cod. civ.·
- compensazione delle spese·
- contributi urbanizzazione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- immedesimazione organica·
- pagamenti alla pubblica amministrazione·
- peculato·
- principio di affidamento·
- responsabilità del solvens·
- restituzione di somme indebitamente riscosse
2. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-04-12, n. 202303685Provvedimento:Leggi di più...- art. 1189 c.c.·
- compensazione delle spese di lite·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisprudenza consolidata·
- oneri di urbanizzazione·
- pagamenti alla pubblica amministrazione·
- peculato·
- principio di immedesimazione organica·
- prova di buona fede·
- responsabilità degli enti pubblici
3. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2023-06-27, n. 202303872Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti di gara·
- art. 95 d.lgs. 50/2016·
- congruità economica dell'offerta·
- inefficacia del contratto di appalto·
- modalità di deposito della documentazione di gara·
- oneri di sicurezza e costi della manodopera·
- requisiti di partecipazione alle gare d'appalto·
- servizi intellettuali vs. servizi tecnici·
- subentro dell'aggiudicatario·
- violazione dei requisiti di qualificazione
4. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2022-07-28, n. 202205098Provvedimento:Leggi di più...- aggiudicazione di appalti pubblici·
- aggiudicazione di servizio di tesoreria·
- ammissibilità del ricorso amministrativo·
- annullamento degli atti amministrativi·
- compensazione delle spese di lite·
- dichiarazioni false o fuorvianti nelle gare pubbliche·
- esclusione automatica dalle gare pubbliche·
- interesse ad impugnare gli atti amministrativi·
- sospensione dell'efficacia degli atti amministrativi·
- valutazione delle dichiarazioni nelle gare pubbliche·
- violazione dell'art. 121 c.p.a.·
- violazione dell'art. 123 c.p.a.·
- violazione dell'art. 21 septies L. 241/1990·
- violazione dell'art. 32 D.Lgs. 50/2016·
- violazione dell'art. 3 L. 241/1990·
- violazione dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016·
- violazione dell'art. 85 D.Lgs. 50/2016·
- violazione dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016·
- violazione dell'art. 97 Cost.·
- violazione del principio di buona fede·
- violazione del principio di buon andamento·
- violazione del principio di giusto procedimento·
- violazione del principio di imparzialità·
- violazione del principio di lealtà nelle gare pubbliche·
- violazione del principio di ragionevolezza·
- violazione del principio di trasparenza·
- violazione del termine di stand still
5. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-11-30, n. 202107692Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di determinazione amministrativa·
- art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000·
- carenza di istruttoria·
- dichiarazioni false o fuorvianti·
- eccesso di potere per violazione del principio di ragionevolezza·
- esame congiunto dei ricorsi·
- esclusione dalla gara per mancanza di requisiti di partecipazione·
- fideiussioni e garanzie fidejussorie·
- mancata valutazione dell'offerta tecnica·
- principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione·
- principio di partecipazione e proporzionalità·
- principio di tassatività delle cause di esclusione·
- principio di trasparenza·
- procedura di gara per servizio di tesoreria·
- pubblicità delle sedute di gara·
- ricorso incidentale·
- sostituzione del giudizio amministrativo·
- travisamento dei fatti e errore nei presupposti·
- valutazione delle offerte economiche·
- violazione art. 80, comma 5, lett. c-bis e f-bis, d.lgs. n. 50/2016·
- violazione del giusto procedimento di legge·
- violazione delle regole tecniche del mercato elettronico della pubblica amministrazione