assunzioni

Art. 91. Assunzioni1.Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
2.Gli enti locali ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
3.Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
4.Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000

Sentenze302


  • 1. TAR Napoli, sez. III, sentenza 2024-03-18, n. 202401792
    Provvedimento:
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    • annullamento di determinazione dirigenziale·
    • art. 3 L. 350/2003·
    • art. 91 D.Lgs. 267/2000·
    • autotutela amministrativa·
    • carenza di interesse·
    • cessione di graduatorie·
    • esclusione da graduatoria·
    • graduatorie di concorsi pubblici·
    • improcedibilità del ricorso·
    • parità di trattamento dei candidati·
    • procedura concorsuale·
    • validità delle graduatorie·
    • violazione art. 3 L. 241/1990·
    • violazione art. 5 d.P.R. 487/1994·
    • violazione art. 97 Cost.

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-10, n. 202406189
    Provvedimento:
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    • art. 41 c.p.a.·
    • compensazione delle spese·
    • concorso pubblico·
    • eccesso di potere·
    • graduatoria concorsuale·
    • irricevibilità del ricorso·
    • pubblicazione dei bandi di concorso·
    • ricorso straordinario al Capo dello Stato·
    • termine di impugnazione·
    • violazione dei principi di buon andamento e di buona fede

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-09-30, n. 202416950
    Provvedimento:
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    • art. 2 L. 241/1990·
    • art. 31 e 117 c.p.a.·
    • autotutela amministrativa·
    • graduatorie concorsuali·
    • interessi legittimi·
    • obbligo di provvedere·
    • principio di buon andamento·
    • scorrimento graduatorie·
    • silenzio amministrativo·
    • trasparenza amministrativa

  • 5. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-07-05, n. 202405971
    Provvedimento:
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    • annullamento bando concorsuale·
    • art. 35 d.lgs. 165/2001·
    • art. 4 d.l. 101/2013·
    • art. 91 d.lgs. 267/2000·
    • diversificazione dei profili professionali·
    • eccesso di potere·
    • graduatorie concorsuali·
    • improcedibilità del ricorso·
    • principio di economicità e buon andamento della pubblica amministrazione·
    • procedura concorsuale·
    • scorrimento graduatoria
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