fonti

Art. 89. Fonti1.Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di professionalita' e responsabilita'.
2.La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti materie:

a)responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;b)organi, uffici, modi di conferimento della titolarita' dei medesimi;c)principi fondamentali di organizzazione degli uffici;d)procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;e)ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;f)garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;g)disciplina della responsabilita' e delle incompatibilita' tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
3.I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5.Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.
6.Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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