Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimita'

Art. 126.Deliberazioni soggette in via necessaria al controllo preventivo di legittimita'1.Il controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo unico.
2.Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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