principi in materia di contabilita'
Art. 151. Principi in materia di contabilita'1.Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. (38) (63) (66)
2.Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3.I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
5.I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6.Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7.Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.
((74))---------------AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 13 dicembre 2008 (in G.U. 05/01/2009, n. 3) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2009". --------------AGGIORNAMENTO (63)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". --------------AGGIORNAMENTO (66)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". --------------AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto".
2.Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
3.I documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4.I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
5.I risultati di gestione sono rilevati anche mediante contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6.Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7.Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il 30 aprile dell'anno successivo.
((74))---------------AGGIORNAMENTO (38)
Il Decreto 13 dicembre 2008 (in G.U. 05/01/2009, n. 3) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2009 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2009". --------------AGGIORNAMENTO (63)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". --------------AGGIORNAMENTO (66)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64, ha disposto (con l'art. 1, comma 381) che "Per l'anno 2013 e' differito al 30 settembre 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267". --------------AGGIORNAMENTO (74)
Il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gia' differito al 30 settembre 2013, dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), numero 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e' ulteriormente differito al 30 novembre 2013. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti in dissesto".