presidenza dei consigli comunali e provinciali
Art. 39. Presidenza dei consigli comunali e provinciali1.I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio.
2.Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3.Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4.Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura del presidente del consiglio.
2.Il presidente del consiglio comunale o provinciale e' tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3.Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.
4.Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
5.In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
2. TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-11-30, n. 202302808Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibere consiliari·
- art. 87 cod. proc. amm.·
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3. TAR Napoli, sez. I, sentenza breve 2023-03-31, n. 202302068Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delibere consiliari·
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- violazione art. 227 d.lgs. 267/2000·
- violazione diritto di informazione dei consiglieri comunali·
- violazione Statuto comunale e Regolamento di contabilità
4. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2024-01-03, n. 202400092Provvedimento:Leggi di più...- approvazione del bilancio·
- bilancio stabilmente riequilibrato·
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- validità degli atti amministrativi
5. TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-10-05, n. 202300604Provvedimento:Leggi di più...- competenza amministrativa·
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- violazione dei principi di buona amministrazione·
- violazione delle leggi statali·
- violazione dello statuto universitario·
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