(controlli sulle societa' partecipate non quotate).

Art. 147-quater. (Controlli sulle societa' partecipate non quotate).1.L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle societa' non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili.
2.Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la societa' partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la societa', la situazione contabile, gestionale e organizzativa della societa', i contratti di servizio, la qualita' dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3.Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle societa' non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente.
4.I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica ((, predisposto secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni)). ((83))5.Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle societa' quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per societa' quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le societa' emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

--------------AGGIORNAMENTO (83)
Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, ha disposto (con l'art. 80, comma 1) che la presente modifica si applica, "ove non diversamente previsto nel presente decreto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi".
Entrata in vigore il 16 dicembre 2014

Sentenze12


  • 1. CGARS, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300495
    Provvedimento:
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    • art. 100 c.p.c.·
    • art. 35 c.p.a.·
    • art. 43 c.p.a.·
    • art. 96 c.p.a.·
    • conflitto di interesse·
    • diritto alla mobilità·
    • improcedibilità del ricorso·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse legittimo·
    • legittimazione attiva·
    • principio di vicinitas·
    • regolamento delle spese di lite·
    • ricorso collettivo·
    • ricorso per motivi aggiunti·
    • sanzioni amministrative·
    • spese di lite·
    • tutela degli interessi diffusi·
    • zone a traffico limitato (ZTL)

  • 2. CGARS, sez. I, sentenza 2023-07-31, n. 202300494
    Provvedimento:
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    • ammissibilità del ricorso·
    • art. 13-ter disp. att. c.p.a.·
    • art. 73 c.p.a.·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • inammissibilità del ricorso·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione attiva·
    • principio di proporzionalità·
    • principio di ragionevolezza·
    • ricorso collettivo·
    • spese di lite·
    • violazione art. 23 Costituzione·
    • violazione art. 32 legge n. 142/1990·
    • violazione art. 97 Costituzione·
    • zone a traffico limitato (ZTL)

  • 4. TAR Perugia, sez. I, sentenza 2021-02-26, n. 202100124
    Provvedimento:
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    • accesso agli atti·
    • annullamento in autotutela·
    • art. 116 cod. proc. amm.·
    • asta pubblica·
    • cessione di ramo d'azienda·
    • eccesso di potere·
    • fideiussione bancaria·
    • giurisdizione amministrativa·
    • giurisdizione ordinaria·
    • sopralluogo virtuale·
    • sospensione cautelare·
    • violazione dei principi di istruttoria e trasparenza

  • 5. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2020-07-13, n. 202001433
    Provvedimento:
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    • annullamento di atti amministrativi·
    • atti amministrativi·
    • contratti di servizio·
    • difetto di istruttoria·
    • difetto di motivazione·
    • differenziazione della legittimazione·
    • eccesso di potere·
    • giurisdizione amministrativa·
    • interesse ad agire·
    • legittimazione attiva·
    • principi di ragionevolezza e proporzionalità·
    • regolamentazione del traffico veicolare·
    • sospensione di atti amministrativi·
    • spese di giudizio·
    • violazione di legge·
    • zone a traffico limitato (ZTL)
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