funzioni

Art. 19. Funzioni1.Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a)difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamita';b)tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;c)valorizzazione dei beni culturali;d)viabilita' e trasporti;e)protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;f)caccia e pesca nelle acque interne;g)organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;h)servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;i)compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;l)raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.
2.La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
3.La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici locali.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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