tariffe dei servizi

Art. 117. Tariffe dei servizi1.Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a)la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario; b)l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito; c)l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio; d)l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
2.La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
3.Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di societa' mista, la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
Entrata in vigore il 28 settembre 2000
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