abrogazioni

Art. 47. Abrogazioni1.A decorrere dal 1° gennaio 2017 sono abrogati:
a)la legge 3 agosto 1961, n. 833;
b)gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
c)il Titolo I e il Titolo II della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
d)il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;
e)l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;
f)l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2.A decorrere dal 1° gennaio 2018 sono abrogati:
a)gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1° aprile 1981, n. 121;
b)l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
c)l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.
((2-bis.A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.))
Entrata in vigore il 2 novembre 2018
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