modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Art. 33. Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla data del 1° settembre 1995, e' pari a 26.807 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.»
c) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata» sono soppresse;
1.2) la lettera c) e' soppressa;
1.3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;»;
1.4) alla lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;»;
1.5) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;»;
1.6) alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;»;
1.7) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;»;
1.8) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora unici superstiti,» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
e) all'articolo 8:
1) ai commi 1 e 2, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
2) al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi»;
f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri). - 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresi' essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermita', quando siano riconosciuti non piu' idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorita' sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, e' comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.»;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino alla fine con le seguenti: «e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi dal servizio;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater (Idoneita' fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali.
Art. 9-quinquies (Aspettativa). - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perche' dispersi.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e' disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente o non dipendente da causa di servizio e' computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). - 1.
Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per eta';
b) per infermita';
c) per scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 9-septies (Raggiungimento dei limiti d'eta'). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 9-novies (Infermita'). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneita', nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermita' sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Art. 9-decies (Cessazione a domanda). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Art. 9-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneita' e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile e' effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e da' luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.
Art. 9-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio militare incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo puo' essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
i) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «"appuntati e finanzieri"» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «di anzianita' di servizio o» sono soppresse;
2.2) le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
3) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.»;
4) al comma 6, le parole: «di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e riduzione di anzianita'»;
5) ai commi 7 e 8, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
l) all'articolo 11, al comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita';»;
2) la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
m) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)»;
2) al comma 5), la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
n) l'articolo 14 e' abrogato;
o) dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianita' giuridica.
2. A parita' di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianita' giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che e' trasferito di contingente conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento ed e' iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.»;
p) all'articolo 17, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, e' pari a 15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'»;
q) all'articolo 18:
1) al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «unita' operative», sono aggiunte le seguenti: «, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento»;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.»;
r) all'articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione» sono soppresse;
1.2) le parole: «inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 70 per cento»;
1.3) la parola: «qualificazione», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente «formazione»;
1.4) alle lettere a) e b), le parole: «di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 27»;
2) al comma 2, la parola: «qualificazione» e' sostituita dalla seguente «formazione»;
3) al comma 3, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).»;
s) all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.»;
t) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
v) all'articolo 27:
1) nella rubrica, la parola: «qualificazione» e' sostituita dalla seguente: «formazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
z) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
aa) all'articolo 33, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, e' pari a 21.950 unita', di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 23.602 unita'»;
bb) all'articolo 34:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»;
3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
cc) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.»;
dd) all'articolo 36:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti per la partecipazione ai concorsi»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera a), punto 4)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), numero 3)»;
4) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'»;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.»;
6) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo»;
ee) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;
gg) all'articolo 44:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
3) al comma 6, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
hh) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;
ll) all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «nomina a maresciallo» sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
mm) all'articolo 52:
1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»;
nn) all'articolo 55:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»;
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'.»;
4) al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse;
oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente di avanzamento.
Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.
2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere acquisito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianita'). - 1.
La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
pp) all'articolo 56:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
2) al comma 3, le parole: «gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»» sono soppresse;
4) al comma 5, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
qq) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «55-quinquies»;
2) al comma 3, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
rr) all'articolo 58:
1) nella rubrica, le parole: «ed «a scelta per esami»» sono soppresse;
2) le parole: «35 della legge 10 maggio 1983, n. 212», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «55-sexies»;
3) al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettore»;
4) al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «D/2»;
5) al comma 2-bis, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.»;
ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;
tt) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.»;
uu) dopo l'articolo 68 e' aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, puo' transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente e' disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
vv) dopo l'articolo 80, e' aggiunto il seguente:
«Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.»;
zz) le parole: «o dell'autorita' dal medesimo delegata», «o dall'autorita' dal medesimo delegata» e «o l'autorita' dal medesimo delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.
Note all'art. 33:
- Si riporta l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 3 (Consistenza organica del ruolo «appuntati e finanzieri»).- 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo Finanzieri e Appuntati del Corpo della guardia di finanza indicata nella tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217 e del riordino dei ruoli di cui al presente decreto, la consistenza organica del ruolo «appuntati e finanzieri», alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'.";
- Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri»)
1. Agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, con i margini di iniziativa e di discrezionalita' inerenti alle qualifiche possedute, e puo' altresi' esercitare incarichi di comando di uno o piu' militari, nonche' compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta.
2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale". La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica speciale" e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.".
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 6 (Requisiti per l'ammissione al corso). - 1.
L'ammissione al corso per la promozione a finanziere ha luogo mediante un concorso al quale possono essere ammessi i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
b) eta', alla data indicata nel bando di concorso, non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 26;
c) (soppressa);
d) idoneita' fisico-attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di finanza;
e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
f) possesso del diploma di istruzione secondaria che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
h) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;
i) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
m) aver ottenuto, per gli aspiranti gia' sottoposti all'apposita visita, l'idoneita' fisica alla leva.
m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.
1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.
2. Possono inoltre essere ammessi al corso per la promozione a finanziere, nell'ambito delle vacanze disponibili, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli o le sorelle, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, del personale del Corpo della Guardia di finanza deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.";
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 8 (Posizione di stato degli allievi finanzieri).
- 1. Gli ammessi al corso per allievo finanziere sono promossi finanzieri dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' da esso delegata. I militari in servizio e in congedo delle forze armate e quelli in congedo della guardia di finanza nonche' il personale appartenente alle forze di polizia a ordinamento civile perdono, rispettivamente, il grado e le qualifiche all'atto della ammissione al corso.
2. La commissione di cui al precedente comma viene nominata con determinazione del Comandante generale o dell'autorita' da esso delegata.
3. La promozione a finanziere e' sospesa nei casi in cui l'allievo finanziere, gia' giudicato idoneo ai sensi del comma 1, sia rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo.
4. Al venir meno della causa impeditiva specificata al comma 3, trovano applicazione le disposizioni relative alla decorrenza della promozione di cui al successivo articolo 11, comma 2.".
- Si riporta l'articolo 9 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 9 (Stato degli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri»). - 1. Lo stato giuridico del personale di cui al precedente art. 8 e del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.
1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. Per il passaggio in servizio permanente per il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui al successivo art. 49, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12.".
- Si riporta l'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 10 (Avanzamento degli appartenenti al Ruolo «appuntati e finanzieri»). - 1. L'avanzamento del personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» in servizio permanente si effettua secondo le disposizioni contenute nella tabella «B» allegata al presente decreto.
2. Le promozioni sono conferite con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado, data in cui ha inizio la procedura di valutazione, previo giudizio sull'idoneita' o non idoneita' all'avanzamento espresso dalla commissione di cui agli articoli 55-bis e 55-ter.
3. Il giudizio sulla idoneita' o non idoneita' all'avanzamento e' formulato con riferimento al possesso dei seguenti requisiti:
a) avere bene assolto le funzioni inerenti al grado rivestito;
b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
4. Nel caso in cui la commissione di cui al comma 2 esprima giudizio di non idoneita' all'avanzamento per il militare interessato, tale giudizio dovra' essere motivato con riferimento alle disposizioni richiamate al comma 3.
5. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun militare.
6. Nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella «B» di cui al comma 1, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento ovvero e' stato espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche' i periodi di detrazione e riduzione di anzianita'.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento sono promossi con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
8. La promozione del militare e' sospesa nel caso in cui, nei suoi confronti, sia stato espresso un parere non favorevole all'avanzamento da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di anzianita' o di permanenza nel grado previsto dalla tabella «B».".
- Si riporta l'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 11 (Esclusione dalla valutazione). - 1. Il personale appartenente al ruolo «appuntati e finanzieri» che, alla data in cui ha inizio la procedura di avanzamento, risulti:
a) sospeso dal servizio;
b) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sottoposto a procedimento disciplinare di stato;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita';
viene escluso dalla valutazione. Della predetta esclusione e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione al militare interessato. Il provvedimento di esclusione e adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
2. Al venir meno delle singole cause impeditive elencate al comma 1, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il medesimo personale deve essere sottoposto a valutazione con le modalita' di cui all'art. 10 e, se dichiarato idoneo, deve essere promosso con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la valutazione fosse stata effettuata in assenza della causa impeditiva.".
- Si riporta l'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 12 (Cause di sospensione della valutazione e della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione il personale indicato all'articolo 10 venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). La medesima commissione sospende la valutazione.
2. E' altresi' sospesa la promozione del militare che successivamente alla valutazione venga a trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c).
3. Della predetta sospensione della valutazione ovvero della promozione e dei motivi che l'hanno determinata, e data comunicazione al militare interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, il militare, se ha mantenuto i requisiti di cui alla tabella «B» allegata al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato. Se giudicato idoneo, consegue la promozione con la decorrenza che gli sarebbe spettata se non si fosse manifestata la causa di sospensione.";
- Si riporta l'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Articolo 17 (Consistenza organica del ruolo «sovrintendenti»). - 1. Tenuto conto della forza organica del ruolo «appuntati e finanzieri» di cui all'art. 3 del presente decreto e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo «sovrintendenti», a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'.";
- Si riporta l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 18 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «sovrintendenti»). - 1. Agli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, di ufficiale di polizia tributaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge mansioni esecutive, richiedenti una adeguata preparazione professionale e con i margini di iniziativa e discrezionalita' inerenti alle qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria, nonche' di agente di pubblica sicurezza. Al medesimo personale possono essere affidati il comando di uno o piu' militari, cui impartisce ordini dei quali controlla l'esecuzione e di cui risponde, nonche' compiti di carattere operativo e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta. Lo stesso collabora, altresi', con i propri superiori gerarchici, con possibilita' di sostituire il proprio superiore diretto in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Ai brigadieri capo, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, possono essere attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, incarichi operativi di piu' elevato impegno nonche' il comando di piccole unita' operative, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento.
3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale" dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.".
- Si riporta l'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 19 (Accesso al ruolo «sovrintendenti»). - 1. I vicebrigadieri in servizio permanente della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per una percentuale non superiore al 70%, attraverso un concorso interno, per titoli, riservato agli appuntati scelti, previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 27;
b) per la rimanente percentuale, attraverso un concorso interno, per titoli ed esami, riservato agli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» in servizio permanente, previo superamento del corso di formazione di cui all'articolo 27.
2. Nell'ambito dello stesso anno solare, il corso di formazione di cui al comma 1, lettera a), ha termine anteriormente a quello di cui alla lettera b) dello stesso comma.
3. Le percentuali di posti da riservare ai concorsi di cui al comma 1, sono annualmente stabilite con Determinazione del Comandante generale.
3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).".
- Si riporta l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 20 (Requisiti per l'ammissione al ruolo «sovrintendenti»). - 1. Ai concorsi di cui all'articolo 19, puo' essere ammesso il personale che, oltre ai requisiti di grado rispettivamente indicati nel predetto articolo:
a) abbia riportato, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo biennio di servizio, una qualifica di almeno «nella media» o giudizio equivalente;
b) non abbia riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio piu' gravi della consegna;
c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.
2. Gli aspiranti che presenteranno domanda di partecipazione per un contingente diverso da quello di appartenenza non verranno ammessi ai concorsi di cui al comma 1.
3. Gli appuntati scelti possono partecipare, per ciascun anno, soltanto ad uno dei concorsi di cui al precedente articolo 19.".
- Gli articoli 22 , 23, 24, 25 e 26, del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
"Articolazione della prova d'esame", "Valutazione della prova di esame", "Formazione delle graduatorie", "Esclusioni dai concorsi", "Vincitori dei concorsi".
- Si riporta l'articolo 27 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 27 (Svolgimento dei concorsi di formazione). - 1.
I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.
3. (abrogato).".
- Si riporta l'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 32 (Ruolo «ispettori»). - 1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
luogotenente;
maresciallo aiutante;
maresciallo capo;
maresciallo ordinario;
maresciallo.
2. (abrogato).".
- Si riporta l'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 33 (Consistenza organica del ruolo «ispettori»).
- 1. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 17 del presente decreto, relativamente alla forza organica del ruolo «Sovrintendenti» e della tabella H allegata alla legge 28 febbraio 1992, n. 217, la consistenza organica del ruolo «ispettori», a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 23.602 unita'.".
- Si riporta l'articolo 34 del citato decreto n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 34 (Funzioni del personale appartenente al ruolo «ispettori»). - 1. Agli appartenenti al ruolo «ispettori» sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al comma 1:
a) collabora con il superiore diretto, che puo' sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b) assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all'attivita' di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;
c) svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa;
d) di norma e' preposto al comando di unita' operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;
e) svolge, di norma, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di insegnamento formazione e di istruzione del personale del Corpo;
f) espleta attivita' di studio e pianificazione, nonche' mansioni la cui esecuzione richiede continuita' di impiego per elevata specializzazione e capacita' di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell'ambito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilita' e di apporto professionale, nonche' incarichi di comando ed operativi di piu' elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.
4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di "cariche speciali" con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.
5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente "cariche speciali" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti "cariche speciali" prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di "cariche speciali" e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.".
- Si riporta l'articolo 36 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 36 (Requisiti per la partecipazione ai concorsi).
- 1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.
2. Il personale in possesso dei requisiti stabiliti dal comma 1, lett. a), che abbia frequentato, con esito favorevole, il corso motoristi navali presso la scuola nautica della Guardia di finanza, se qualificato meritevole dalle autorita' di cui al comma 1, lettera a), punto 3), puo' essere ammesso, a domanda, nel limite massimo di un quinto dei posti disponibili per il contingente di mare, al corso di cui all'art. 35 con esonero dalle relative prove concorsuali. I posti disponibili sono assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito la specializzazione di motorista navale con maggior punteggio di merito, maggiorato degli eventuali titoli ovvero, a parita' di punteggio, nell'ordine, a quelli di maggior grado, di maggiore anzianita' di servizio e di maggiore eta'.
3. La partecipazione al concorso di cui al comma 2 non e' ammessa per piu' di due volte.
4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
5. Al concorso di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), indetto con le modalita' di cui all'art. 46, possono essere ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo «sovrintendenti» che:
1) abbiano riportato, nell'ultimo quadriennio, la qualifica almeno di «superiore alla media» o giudizio equivalente;
2) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
3) non siano gia' stati rinviati, d'autorita', dal corso previsto dall'art. 44 del presente decreto ovvero da corsi equipollenti per il conseguimento della nomina a maresciallo;
4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'";
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.
b) gli appartenenti al ruolo "appuntati e finanzieri" che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo.
6. Con determinazione del comandante generale della Guardia di finanza puo' essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dei concorrenti di cui all'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), per difetto dei prescritti requisiti.".
- Gli articoli 38, 39, 40, 41 e 42, del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
"Visite mediche e accertamenti attitudinali", "Prove d'esame", "Nomina e composizione delle commissioni", "Valutazione delle prove scritta e orale", "Valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica", "Formazione delle graduatorie".
- Si riporta l'articolo 44 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 44 (Svolgimento del corso). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.
2. Sono ammessi al secondo anno di corso i frequentatori dichiarati idonei al termine del primo anno di corso.
3. Ai frequentatori dichiarati idonei al termine del secondo anno di corso viene conferito, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, il grado di maresciallo nell'ordine determinato dalle graduatorie finali del corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami di idoneita', di prima ovvero di seconda sessione.
4. Le graduatorie finali del contingente ordinario e del contingente di mare sono determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso.
5. I frequentatori del corso che al termine del secondo anno di corso conseguono l'idoneita' nella seconda sessione sono iscritti in graduatoria dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione. Il frequentatore dichiarato non idoneo al termine del primo o del secondo anno di corso, puo' ripetere un solo anno di corso.
6. Il conferimento della nomina al grado di maresciallo e' sospeso con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 3, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettera a), b) e c), del presente decreto.
7. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 6, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve vedersi attribuire la nomina a maresciallo con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora tale nomina non fosse stata sospesa.".
- Gli articoli 46-bis (Accertamenti attitudinali) e 47 (Modalita' del concorso) del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, sono abrogati dal decreto.
- Si riporta l'articolo 48 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 48 (Modalita' del corso). - 1. Per lo svolgimento del corso, per l'esclusione e per il rinvio dallo stesso, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 del presente decreto.
2. Al termine del corso ai relativi frequentatori:
a) se dichiarati idonei in prima sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di prima sessione al corso. Gli stessi, secondo il medesimo ordine, sono iscritti a ruolo, dopo l'ultimo dei parigrado nominati nello stesso anno, anche in seconda sessione, maresciallo al termine del corso di cui all'art. 44 del presente decreto;
b) se dichiarati idonei in seconda sessione, e' conferita la nomina a maresciallo, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, con decorrenza dal giorno successivo a quello di termine degli esami di idoneita' di seconda sessione al corso, nell'ordine determinato dalle graduatorie finali. Gli stessi sono iscritti a ruolo secondo il medesimo ordine e, comunque, dopo quelli dichiarati idonei nella prima sessione.
3. Il conferimento della nomina a maresciallo e' sospeso nel caso in cui il frequentatore del corso, dichiarato idoneo ai sensi del comma 2, venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto.
4. Al venir meno delle singole cause impeditive richiamate al comma 3, purche' sussistano i requisiti di legge per l'iscrizione a ruolo, il frequentatore del corso deve essere nominato con la stessa decorrenza che gli sarebbe spettata qualora la nomina al grado di maresciallo non fosse stata sospesa.".
- Si riporta l'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 52 (Forme di avanzamento). - 1. L'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti del Corpo della Guardia di finanza ha luogo:
a) ad anzianita';
b) a scelta;
c) (soppressa);
d) per meriti eccezionali;
e) (soppressa).
2. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.".
- Si riporta l'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 55 (Inclusione ed esclusione dalle aliquote). - 1. Nelle aliquote di valutazione sono inclusi tutti gli ispettori ed i sovrintendenti che alla data indicata nell'articolo 54 abbiano soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 53. Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.
2. Dalle aliquote sono esclusi coloro che, alla data di formazione delle stesse, risultino:
a) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
b) sottoposti a procedimento disciplinare di stato;
c) sospesi dall'impiego ovvero dalle attribuzioni del grado;
d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'.
3. Nei riguardi degli ispettori e dei sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione per non aver maturato, per motivi di servizio, le condizioni di cui all'art. 53, ovvero esclusi dalle stesse ai sensi del comma 2, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive.
4. Al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile di valutazione, affinche' si proceda al loro scrutinio con riferimento all'aliquota nella quale avrebbero dovuto essere inseriti laddove non si fosse manifestata la causa di esclusione. Gli stessi conseguiranno, eventualmente, la promozione al grado superiore con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata qualora non si fosse manifestata la causa di esclusione.".
- Si riporta l'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 56 (Cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione). - 1. Qualora durante i lavori della commissione permanente di avanzamento di cui agli articoli 55-bis e 55-ter, l'ispettore o il sovrintendente venga a trovarsi in almeno una delle situazioni previste dall'articolo 55, comma 2, del presente decreto, la commissione sospende la valutazione o cancella l'interessato dal quadro di avanzamento, se questo e' stato formato.
2. La commissione puo' altresi' sospendere la valutazione degli ispettori e dei sovrintendenti che, durante i lavori di cui al comma 1, siano sottoposti a procedimento disciplinare di corpo.
3. E' sospesa la promozione dell'ispettore o del sovrintendente, iscritto nel quadro di avanzamento, che venga a trovarsi in almeno una delle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del presente decreto. Della sospensione della valutazione o della promozione ovvero della cancellazione dal quadro di avanzamento e dei motivi che l'hanno determinata e' data comunicazione all'interessato.
4. La sospensione della promozione annulla la valutazione gia' effettuata.
5. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
6. Al venire meno delle predette cause sospensive della valutazione ovvero della promozione, l'ispettore ovvero il sovrintendente, salvo che le anzidette cause non comportino la cessazione dal servizio, qualora abbia conservato i requisiti stabiliti dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto, e' valutato o nuovamente valutato per l'iscrizione nel quadro di avanzamento originario ed, eventualmente, promosso con la sede di anzianita' che gli sarebbe spettata in assenza delle intervenute cause impeditive.
7. La promozione dell'ispettore ovvero del sovrintendente e' sospesa nei casi in cui, nei confronti di tale personale, sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Tale sospensione determina l'annullamento della valutazione gia' effettuata. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del comandante generale. In tal caso, il militare, previa sottoposizione a nuova valutazione all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo, viene promosso con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2, qualora risulti utilmente iscritto nel relativo quadro di avanzamento.".
- Si riporta l'articolo 57 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 57 (Avanzamento «ad anzianita'»). - 1.
L'avanzamento «ad anzianita'» avviene secondo le modalita' di cui all'articolo 55-quinquies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte del valutando, dei seguenti requisiti:
a) aver bene assolto le funzioni inerenti il proprio grado;
b) fisici, intellettuali, di cultura, morali e di carattere, professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.
2. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento deve essere motivato indicando quali requisiti di cui al comma 1 facciano difetto.
3. Il personale iscritto nel quadro di avanzamento «ad anzianita'» e' promosso, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza, a ruolo aperto, dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle D/1 e D/2 allegate al presente decreto.".
- Si riporta l'articolo 58 del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, come modificato dal presente decreto:
"Art. 58 (Avanzamento «a scelta»). - 1. L'avanzamento «a scelta» avviene secondo le modalita' di cui all'art. 55-sexies, attraverso la formulazione dei giudizi di idoneita' o di non idoneita' ivi specificati, espressi con riferimento al possesso, da parte dell'ispettore interessato, dei requisiti specificati all'art. 57, comma 1.
1-bis. Il giudizio di non idoneita' all'avanzamento «a scelta» deve essere motivato indicando quali dei requisiti prescritti facciano difetto.
2. Nell'avanzamento «a scelta», le promozioni da effettuare sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli iscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, relativo alla prima valutazione, e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado rivestito, previsto dalla tabella D/2 allegata al presente decreto;
b) per il restante personale, si procede ad una valutazione, per l'avanzamento «a scelta», all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Fra questi, la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado rivestito previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nel primo terzo del quadro di avanzamento relativo alla prima valutazione, formato nel medesimo anno;
c) la seconda meta' del quadro di avanzamento di cui alla lettera b), in deroga a quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55-sexies, viene promossa, previo giudizio di idoneita' all'avanzamento, con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza nel grado previsto dalla tabella D/2, prendendo posto nel ruolo di appartenenza, a parita' di anzianita' assoluta di grado, dopo i parigrado iscritti nella prima meta' del quadro di avanzamento relativo alla seconda valutazione, formato nel medesimo anno. I militari giudicati idonei in terza valutazione sono iscritti nel relativo quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
2-bis. Le promozioni di cui al presente articolo sono conferite con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza.
3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.";
- Gli articoli 58-bis, 58-quater e 60, del citato decreto legislativo n. 199 del 1995, abrogati dal presente decreto, recavano, rispettivamente:
"Avanzamento al grado di maresciallo aiutante", "Conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti", "Avanzamento straordinario per meriti eccezionali".
Entrata in vigore il 24 luglio 2021

Sentenze162


  • 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-03-18, n. 202402576
    Provvedimento:
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    • ammissibilità dell'appello cumulativo·
    • appello cumulativo·
    • art. 2049 del Codice dell'ordinamento militare·
    • art. 2, comma 1, lett. a) del bando di concorso·
    • Direttiva 2000/78/CE·
    • disparità di trattamento nei concorsi pubblici·
    • esclusione da concorso per superamento del limite di età·
    • giurisprudenza amministrativa sul limite di età nei concorsi·
    • interpretazione delle norme del bando di concorso·
    • interpretazione delle norme in materia di concorsi pubblici·
    • legittimità del provvedimento di esclusione·
    • limite di età per concorsi pubblici·
    • potere di autotutela amministrativa·
    • principio di favor partecipationis·
    • principio di soccombenza nelle spese di lite·
    • servizio militare e incremento del limite di età

  • 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-04-12, n. 202403354
    Provvedimento:
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    • esclusione dai concorsi pubblici·
    • giudizio prognostico sull'affidabilità del candidato·
    • giurisprudenza in materia di esclusione dai concorsi per uso di stupefacenti·
    • interpretazione delle norme sulla privacy·
    • motivazione dei provvedimenti amministrativi·
    • principio di legalità e retroattività delle norme·
    • principio di responsabilità personale·
    • requisiti di moralità e condotta per l'ammissione ai concorsi pubblici·
    • sospensione feriale dei termini processuali·
    • uso di sostanze stupefacenti

  • 3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-19, n. 202401641
    Provvedimento:
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    • appello cumulativo·
    • art. 2049 cod. ord. mil.·
    • art. 97 Cost.·
    • concorso pubblico·
    • condanna alle spese·
    • disparità di trattamento·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione delle norme·
    • legittimità del provvedimento di esclusione·
    • lex specialis·
    • limite di età·
    • normativa europea·
    • potere di autotutela·
    • principio di favor partecipationis·
    • principio di uguaglianza·
    • requisiti di accesso ai pubblici impieghi·
    • servizio militare

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-02-15, n. 202403111
    Provvedimento:
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    • art. 26 legge 53/1989·
    • art. 6 d.lgs. 199/1995·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • esclusione da concorso pubblico·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • graduatoria finale di concorso·
    • ordinanza di esclusione·
    • requisiti di moralità e condotta·
    • spese di lite·
    • uso di sostanze stupefacenti·
    • valutazione dei requisiti di idoneità

  • 5. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2024-02-19, n. 202401632
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • appello cumulativo·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese·
    • concorso pubblico·
    • disparità di trattamento·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • interpretazione delle norme·
    • legittimità del provvedimento di esclusione·
    • lex specialis·
    • limite di età·
    • principio di favor partecipationis·
    • requisiti di ammissione·
    • servizio militare
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