(esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)
Art. 5.(Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi)1.Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonche' il loro uso in funzione di richiami.
2.Le regioni emanano altresi' norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'. Per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potra' superare il numero massimo complessivo di dieci unita'.
3.Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4.L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione puo' essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorita' defi- nite dalle norme regionali.
5.Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6.L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7.E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8.La sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9.E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria.
2.Le regioni emanano altresi' norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attivita' venatoria ai sensi dell'articolo 12, comma 5, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'. Per i cacciatori che esercitano l'attivita' venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potra' superare il numero massimo complessivo di dieci unita'.
3.Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.
4.L'autorizzazione di cui al comma 3 puo' essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione puo' essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorita' defi- nite dalle norme regionali.
5.Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.
6.L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi e' consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.
7.E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.
8.La sostituzione di un richiamo puo' avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.
9.E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attivita' venatoria.