(divieti)

Art. 21.(Divieti)1.E' vietato a chiunque:
a)l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attivita' sportive;
b)l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'articolo 22, comma 6, della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 32, comma 3, della legge medesima;
c)l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
d)l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorita' militare, o dove esistano beni monumentali, purche' dette zone siano delimitate da tabelle, esenti da tasse indicanti il divieto:
e)l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;
f)sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
g)il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove e' vietata l'attivita' venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;
h)cacciare a rastrello in piu' di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
i)cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;
l)cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;
m)cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate;
n)cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;
o)prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'articolo 4, comma 1, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purche', in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore suc- cessive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonche' disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attivita' previste dalla presente legge;
p)usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 5;
q)usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;
r)usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;
s)cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonche' nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto d caccia;
t)commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
u)usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;
v)vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellaggione;
z)produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;
aa)l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1o gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera e);
bb)vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonche' loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus);
cc)il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'esterodd)rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
ee)detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalita' previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;
ff)l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.(1)
2.Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine e' vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.
3.La caccia e' vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

-------------AGGIORNAMENTO (1)
IL D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 2) che "Non sono punibili i fatti commessi in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli articoli 15, comma 11, secondo periodo, 21, comma 1, lettera b) e 36, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".
Entrata in vigore il 3 agosto 2015

Sentenze141


  • 1. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2023-04-05, n. 202300852
    Provvedimento:
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    • annullamento atti amministrativi·
    • art. 10, comma 3, legge n. 157 del 1992·
    • art. 43, comma 3, legge regionale Lombardia n. 26 del 1993·
    • caccia e fauna selvatica·
    • diritto amministrativo·
    • diritto di accesso ai documenti amministrativi·
    • legittimità costituzionale·
    • ottemperanza alle sentenze·
    • tutela ambientale·
    • valichi montani

  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 2022-12-19, n. 202211069
    Provvedimento:
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    • annullamento di ordinanza sindacale·
    • art. 54 d.lgs. 267/2000·
    • compensazione delle spese processuali·
    • competenza regionale in materia di caccia·
    • divieto di caccia·
    • ordinanza contingibile ed urgente·
    • presupposti per l'ordinanza contingibile ed urgente·
    • regolamentazione della caccia·
    • tutela della pubblica incolumità·
    • usucapione dei poteri amministrativi

  • 3. TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2024-03-08, n. 202400426
    Provvedimento:
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    • art. 10-bis legge 241/1990·
    • art. 11 e 43 T.U.L.P.S.·
    • art. 21, comma 1, lett. g), legge 11 febbraio 1992, n. 157·
    • art. 60 cod. proc. amm.·
    • decreto penale di condanna·
    • diniego licenza di porto di fucile·
    • diritti soggettivi e detenzione armi·
    • discrezionalità amministrativa·
    • giudizio prognostico sulla condotta di vita·
    • giurisprudenza sulla valutazione dell'affidabilità per le licenze di armi·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • onere di motivazione del provvedimento amministrativo·
    • provvedimenti interdittivi non sanzionatori·
    • trasporto armi da sparo cariche·
    • valutazione affidabilità per licenza di porto di armi·
    • violazione art. 53 r.d. 635/1940

  • 4. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-02-19, n. 202400187
    Provvedimento:
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    • affidabilità nell'uso delle armi·
    • art. 10, 11 e 43 TULPS·
    • diritto amministrativo·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di autotutela·
    • principio di proporzionalità·
    • proporzionalità della sanzione·
    • prova dell'inaffidabilità·
    • revoca del porto di fucile·
    • trasporto di armi da caccia

  • 5. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2023-12-12, n. 202302930
    Provvedimento:
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    • art. 10 TULPS·
    • art. 30 legge 157/1992·
    • art. 32 legge 157/1992·
    • carenza di istruttoria·
    • decreto penale di condanna·
    • eccesso di potere·
    • improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse·
    • oblazione·
    • oscuramento dei dati personali·
    • principi di partecipazione e trasparenza·
    • sospensione della licenza di porto di fucile·
    • spese di lite·
    • violazione art. 7, 8, 10 legge 241/1990·
    • violazione art. 97 Costituzione·
    • violazione del giusto procedimento
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