uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico
Art. 6. Uso illecito di mezzi pubblicitari
e illecita occupazione di suolo pubblico1.In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre giorni.
e illecita occupazione di suolo pubblico1.In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonche' per l'esercizio dell'attivita' di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre giorni.