ricongiunzione
Art. 5. Ricongiunzione1.Ai lavoratori iscritti al Fondo successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non si applica l'art. 3, primo comma, n. 2, lettera a), e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1079.
2.Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni.
Note all'art. 5:
- L'art. 3, primo comma, n. 2, lettera a), e il quarto comma, della legge n. 1079/1971 cosi' recitano:
"Art. 3 (Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo). - A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:
1) (Omissis);
2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni;
a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;
(Omissis).
Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo puo' far valere nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, con eslcusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il limite di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative".
- Il comma 39 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recita:
"39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo i criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi".
- Il testo della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1979.
2.Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ai lavoratori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni.
Note all'art. 5:
- L'art. 3, primo comma, n. 2, lettera a), e il quarto comma, della legge n. 1079/1971 cosi' recitano:
"Art. 3 (Periodi di servizio utili per la pensione del Fondo). - A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico del Fondo successivamente al 31 dicembre 1968, o dei relativi superstiti, sono considerati utili:
1) (Omissis);
2) ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni;
a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione stessa;
(Omissis).
Gli altri periodi di contribuzione obbligatoria che l'iscritto al Fondo puo' far valere nell'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, compresi quelli che abbiano dato titolo a liquidazione di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione stessa, con eslcusione dei periodi coperti da contribuzione per apprendisti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni. Gli interessati sono tenuti a dichiarare, entro il limite di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, oppure dalla data di assunzione o dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di trasferimento dell'impresa od impianto di appartenenza, se posteriori alla data di entrata in vigore della presente legge, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative".
- Il comma 39 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, cosi' recita:
"39. Con uno o piu' decreti, da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare norme intese a riordinare, armonizzare e razionalizzare, nell'ambito delle vigenti risorse finanziarie, le discipline dei diversi regimi previdenziali in materia di contribuzione figurativa, di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria nonche' a conformarle al sistema contributivo di calcolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) armonizzazione, con riferimento anche ai periodi massimi riconoscibili, con particolare riferimento alle contribuzioni figurative per i periodi di malattia, per i periodi di maternita' e per aspettativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e degli articoli 3, comma 32, e 11, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per i periodi di maternita', revisione dei criteri di accredito figurativo, in costanza di rapporto lavorativo, escludendo che l'anzianita' contributiva pregressa ne costituisca requisito essenziale;
b) conferma della copertura assicurativa prevista dalla previgente disciplina per casi di disoccupazione;
c) previsione della copertura assicurativa, senza oneri a carico dello Stato e secondo i criteri attuariali, dei periodi di interruzione del rapporto di lavoro consentiti da specifiche disposizioni per la durata massima di tre anni; nei casi di formazione professionale, studio e ricerca e per le tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non comportanti rapporti di lavoro assistiti da obblighi assicurativi, nei casi di lavori discontinui, saltuari, precari e stagionali per i periodi intercorrenti non coperti da tali obblighi assicurativi".
- Il testo della legge 7 febbraio 1979, n. 29 (Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 9 febbraio 1979.
Sentenze • 1
1. Corte d'Appello Trento, sez. distaccata di Bolzano, sentenza 04/10/2024, n. 37Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano Sezione per le controversie di lavoro e previdenza riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Isabella Martin Presidente dott. Claudia Montagnoli Consigliere estensore dott. Thomas Weissteiner Consigliere Oggetto: riliquidazione ha pronunciato la seguente della pensione SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta sub n. 14/2023 RGP promossa da ER OR, c.f. [...], nato a Chiampo (VI) il 28.06.1951 e residente a 39040 Cortina Sulla Strada Del Vino (BZ), Piazza San Martino 9, col patrocinio dell'avv. Perdichizzi Gianluca del foro di …Leggi di più...