Art 58
Art. 58.1.Al terzo comma dell'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, le parole: "reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva superiore a quattro anni di reclusione, determinata a norma dell'articolo 4 del codice di procedura penale" sono sostituite dalle seguenti: "reati diversi da quelli per cui si procede con citazione diretta a giudizio previsto dall'articolo 550 del codice di procedura penale".