(modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, e aggiunta degli art. 38-bis e 38-ter il medesimo decreto legislativo)
Art. 28.(Modifiche all'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995,
n.198, e aggiunta degli art. 38-bis e 38-ter il medesimo decreto
legislativo)1.All'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, le parole "Ispettori" ed il riferimento alla tabella "CI ", ovunque ricorrano, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2.Dopo l'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 38-bis (Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esarmi" dei marescialli capi). - 1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta, al quale sono
ammessi i marescialli capi:
1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella "C1" allegata al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli, anni precedenti;
b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta per esami".
Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della quafifica di "luogotenente").
1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a nella medie o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, 'rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3.Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al cormma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (vedasi nota alle premesse):
"Art. 38 (Avanzamento "a scelta , ed "a scelta per esami . - 1. L'avanzamento "a scelta , avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Nell'avanzamento "a scelta le promozioni da conferire sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento, a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 allegate al presente decreto;
b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo.
Di essi:
1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modali indicate nel comma 2.
4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto".
n.198, e aggiunta degli art. 38-bis e 38-ter il medesimo decreto
legislativo)1.All'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, le parole "Ispettori" ed il riferimento alla tabella "CI ", ovunque ricorrano, sono soppressi a decorrere dal 1 gennaio 2002.
2.Dopo l'articolo 38 dei decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 38-bis (Avanzamento a "scelta" ed a "scelta per esarmi" dei marescialli capi). - 1. I marescialli capi giudicati idonei ed iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore nel limite dei posti disponibili e con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze, nell'ordine del proprio ruolo. Il numero delle promozioni a maresciallo aiutante e' fissato annualmente, con decreto del Ministro della difesa, sino ad 1/30 del personale del ruolo ispettori, fermo restando il limite massimo del numero delle vacanze esistenti alla data del 31 dicembre di ciascun anno nella dotazione organica del grado di maresciallo aiutante. A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, avviene:
a) almeno per il 70% delle promozioni disponibili, mediante il sistema "a scelta, al quale sono
ammessi i marescialli capi:
1) che abbiano maturato il periodo minimo di permanenza nel grado di cui alla tabella "C1" allegata al presente decreto;
2) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire "a scelta", con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli, anni precedenti;
b) fino al 30% delle promozioni disponibili, mediante il sistema a scelta per esami".
Art. 38-ter (Attribuzione ai marescialli aiutanti di uno scatto aggiuntivo e della quafifica di "luogotenente").
1. Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato sette anni di permanenza nel grado e' attribuito uno scatto aggiuntivo, ferma restando l'anzianita' di grado posseduta ed il livello funzionale assegnato. Lo scatto aggiuntivo non e' attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, una classifica inferiore a nella medie o giudizio equivalente o nell'ultimo biennio abbia riportato sanzione disciplinare piu' grave della consegna di rigore".
2. Per il personale sospeso precauzionalmente dall'impiego, 'rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando i requisiti di cui al comma 1, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.
3.Ai marescialli aiutanti che abbiano maturato otto anni dall'attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui al comma 1, che nel triennio precedente abbiano ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di "eccellente" o giudizio equivalente e nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del rimprovero" e non si trovino nelle condizioni di cui al cormma 2, e' conferita con procedura selettiva "per titoli", la qualifica di "luogotenente", cui consegue l'attribuzione di uno scatto aggiuntivo.
4. Le modalita' di svolgimento per la selezione di cui al comma 3, il numero delle qualifiche da conferire, l'individuazione dei titoli valutabili, tra i quali assume rilevanza preferenziale il comando della stazione territoriale, i punteggi minimi e massimi da attribuire a ciascuno di essi, la composizione della commissione esaminatrice nonche' le ulteriori procedure, sono stabilite con decreto ministeriale emanato su proposta del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e pubblicato sul Giornale Ufficiale del Ministero della difesa.
5. Il numero delle qualifiche da conferire annualmente viene stabilito in misura non superiore ad 1/22 dell'organico del grado di cui al comma 3 dell'articolo 12.
6. Il conferimento della qualifica decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1 gennaio di ogni anno.
7. Gli scatti di cui ai commi 1 e 3, sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.".
Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 (vedasi nota alle premesse):
"Art. 38 (Avanzamento "a scelta , ed "a scelta per esami . - 1. L'avanzamento "a scelta , avviene secondo le modalita' e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.
2. Nell'avanzamento "a scelta le promozioni da conferire sono cosi' determinate:
a) il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti iscritti nel quadro d'avanzamento, a scelta e' promosso al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 allegate al presente decreto;
b) i restanti ispettori e sovrintendenti sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo.
Di essi:
1) la prima meta' viene promossa con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 allegate al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo degli ispettori e sovrintendenti in prima valutazione da promuovere nello stesso anno secondo la norma del precedente punto a);
2) la seconda meta', previa nuova valutazione, viene promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle tabelle "C1 e "C2 sopra citate, prendendo posto nel ruolo dopo gli ispettori e sovrintendenti da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.
3. Gli ispettori ed i sovrintendenti esclusi dalle aliquote di valutazione di cui all'art. 36, del presente decreto, nell'avanzamento a scelta, prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive; in relazione alla posizione in graduatoria sono promossi secondo le modali indicate nel comma 2.
4. L'avanzamento "a scelta per esami" dei marescialli capi avviene secondo le procedure e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro della difesa, da emanare entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto".