Art 11

Art. 11.1.Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)al comma 1 dell'articolo 10, dopo la letterab)e' inserita la seguente:
"b-bis) il 20 per cento delle provvigioni corrisposte agli intermediari immobiliari, residenti nel territorio dello Stato o aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, per l'acquisto o la vendita di fabbricati, per un importo complessivamente non superiore a lire 3 milioni";
b) al comma 1 dell'articolo 10, nel primo periodo della lettera e), le parole: "il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato" sono sostituite dalle seguenti: "il 3 per cento del reddito complessivo dichiarato fino a 30 milioni e il 10 per cento del reddito complessivo dichiarato che supera i 30 milioni";
c)al comma 1 dell'articolo 16, dopo la lettera g) e' inserita la seguente:
"g-bis) plusvalenze di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione";
d)il comma 1 dell'articolo 18 e' sostituito dal seguente:
"1. Per gli altri redditi tassati separatamente, ad esclusione di quelli in cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e di quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare percepito, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione ovvero, per i redditi indicati alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16, all'anno in cui sono percepiti. Per i redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 16 e per quelli imputati ai soci in dipendenza di liquidazione, anche concorsuale, di cui alla lettera l) del medesimo comma 1 dell'articolo 16, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare conseguito o imputato, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui i redditi sono stati rispettivamente conseguiti o imputati. Per i redditi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 16 conseguiti in sede di liquidazione il diritto alla percezione si considera sorto nell'anno in cui ha avuto inizio la liquidazione.";
e)all'articolo 34 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"4-bis. Qualora il canone risultante al contratto di locazione, ridotto forfetariamente del 10 per cento nonche', eventualmente, fino a un ulteriore 15 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione, da allegare alla dichiarazione dei redditi, sia superiore al reddito medio ordinario di cui al comma 1, il reddito e' determinato in misura pari a quella del canone di locazione ridotto delle predette spese. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 10 per cento ed eventualmente fino ad un ulteriore 30 per cento a titolo di spesa di manutenzione, riparazione e per qualsiasi altra spesa effettivamente sostenuta e comprovata da idonea documentazione.
4-ter. Se l'ammontare delle spese effettivamente sostenute in un anno e comprovate da idonea documentazione e' superiore al 15 per cento del canone relativo all'anno medesimo, l'eccedenza puo' essere computata, sempre in misura tale da non superare complessivamente per ciascun periodo di imposta il predetto limite percentuale, in diminuzione dei canoni dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il secondo.";
f)all'articolo 81, comma 1, alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche', in ogni caso, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.";
g)al comma 2 dell'articolo 82 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il costo dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 81 e' costituito dal prezzo di acquisto aumentato di ogni altro costo inerente, rivalutato in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nonche' dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonche' della imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.";
h)il comma 2 dell'articolo 129 e' sostituito dal seguente:
"2. Per i fabbricati dati in locazione, qualora per effetto di regimi legali di determinazione del canone questo, ridotto del 25 per cento, risulta inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario di cui al comma 1 dell'articolo 34, il reddito imponibile e' determinato dal canone di locazione ridotto del 25 per cento. Per i fabbricati siti nella citta' di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, l'importo massimo deducibile di cui sopra e' determinato nella misura forfetaria del 40 per cento".
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44.
3.Nel comma 5 dell'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, le parole: "31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1993".
4.Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)all'articolo 28, primo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno registrato esclusivamente operazioni esenti dall'imposta di cui all'articolo 10 salvo quelli tenuti alla effettuazione della rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis.";
b)all'articolo 29, sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Con apposito decreto emanato entro venti giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale il Ministro delle finanze puo' disporre, anche limitatamente a deter- minate categorie di contribuenti, che gli elenchi di cui al primo e terzo comma siano presentati, entro il 31 maggio dello stesso anno, al competente ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.";
c)all'articolo 74, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le cessioni di beni, esclusi quelli strumentali per l'esercizio dell'attivita' e quelli propri, comunque effettuate da esercenti agenzie di vendita all'asta, anche in esecuzione di rapporti di commissione o di rappresentanza di soggetti non operanti nell'esercizio di impresa o di arti e professioni, la base imponibile e' costituita dal 15 per cento del prezzo di vendita. L'imposta afferente l'importazione dei beni destinati alla vendita non e' detraibile. Gli esercenti le dette agenzie, al fine di escludere le presunzioni di cui all'articolo 53, devono annotare in apposito registro, tenuto in conformita' all'articolo 39, anche i beni ad essi consegnati dai soggetti di cui sopra, indicandone gli elementi indentificativi, la data ed il titolo di consegna dei beni, nonche' il prezzo di vendita degli stessi".
5.Per le plusvalenze conseguenti alla percezione, da parte di soggetti che non esercitano imprese commerciali, di indennita' di esproprio o di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi nonche' di somme comunque dovute per effetto di acquisizione coattiva conseguente ad occupazione di urgenza divenute illegittime relativamente a terreni destinati ad opere pubbliche o ad infrastrutture urbane all'interno delle zone omogenee di tipo A, B, C, D di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera b), ultima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, introdotta dal comma 1, lettera f) del presente articolo. (12)
6.Le indennita' di occupazione e gli interessi comunque dovuti sulle somme di cui al comma 5 costituiscono reddito imponibile e concorrono alla formazione dei redditi diversi di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, come modificato dal comma 1 del presente articolo. (12)
7.Gli enti eroganti, all'atto della corresponsione delle somme di cui ai commi 5 e 6, comprese le somme per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, rivalutazione ed interessi, devono operare una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento. E' facolta' del contribuente optare, in sede di dichiarazione annuale dei redditi, per la tassazione ordinaria, nel qual caso la ritenuta si considera effettuata a titolo di acconto. (12)
8.Per il versamento della ritenuta, per gli obblighi di dichiarazione e comunicazione e per l'eventuale sanzione si applicano le disposizioni previste per le ritenute di cui al secondo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
9.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327. (33)
10.Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalita' per gli adempimenti degli obblighi previsti dai commi da 5 a 9.
11.COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (4)
12.All'articolo 76 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"7-bis. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti e societa' domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato, le quali direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Si considera privilegiato il regime fiscale dello Stato o del territorio estero che esclude da imposte sul reddito o che sottopone i redditi conseguiti dalle predette societa' ad imposizione in misura inferiore alla meta' di quella complessivamente applicata in Italia sui redditi della stessa natura. Con decreti del Ministro delle finanze, sono indicati gli Stati o i territori esteri aventi un regime fiscale privilegiato.
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le societa' estere svolgono prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.
L'Amministrazione, prima di procedere all'emissione dell'avviso di accertamento di imposta o di maggiore imposta, deve notificare all'interessato un apposito avviso con il quale viene concessa al medesimo la possibilita' di fornire, nel termine di novanta giorni, le prove predette. Ove l'Amministrazione non ritenga idonee le prove addotte, dovra' darne specifica motivazione nell'avviso di accertamento".
13.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156)).
14.All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli utili distribuiti da societa' collegate residenti in Paesi non appartenenti alla Comunita' economica europea aventi un regime fiscale privilegiato individuati con i decreti del Ministro delle finanze, di cui al comma 7-bis dell'articolo 76.
1-ter. Nel caso in cui abbia trovato applicazione l'articolo 76, comma 7-bis, gli utili distribuiti non concorrono a formare il reddito per l'ammontare corrispondente alle spese e agli altri componenti negativi non ammessi in deduzione".
15.I soggetti di cui al primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, hanno acquistato beni strumentali con aliquota ridotta, pur non risultando beneficiari dell'agevolazione, possono regolarizzare la fattura di acquisto del bene senza applicazione della pena pecuniaria e degli interessi per ritardo pagamento, nei modi indicati dal quinto comma dell'articolo 41 del citato decreto n. 633 del 1972, e successive modificazioni, anche oltre i termini ivi previsti e comunque non oltre il 30 giugno 1992, sempreche' l'irregolarita' non sia stata gia' accertata e l'accertamento sia divenuto definitivo. (2)
16.Le disposizioni di cui ai commi 12, 13 e 14 si applicano a partire dalla dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo di imposte che ha inizio successivamente al 31 dicembre 1991.
17.Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, converito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, dopo le parole: "a titolo d'imposta" sono inserite le seguenti: "con esclusione di quelli corrisposti ai soggetti non residenti di cui al terzo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600".
18.La disposizione di cui al comma 17 ha effetto per gli utili la cui distribuzione e' deliberata a partire dal 1 gennaio 1992. Per le >comunicazioni di cui all'articolo 8, quarto comma della legge 29
dicembre 1962, n. 1745, riguardanti utili messi in pagamento tra il 1 gennaio 1991 e la data di entrata in vigore della presente legge, il termine di sessanta giorni decorre da tale data.
19.L'articolo 301 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e' sostituito dal seguente:
"Art. 301. - (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca). - 1.
Nei casi di contrabbando e' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.
2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adatti allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacita' di carico o l'autonomia in difformita' delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazione alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.
4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non puo' essere ripetuta e i mezzi esecutati vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.
5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale".

------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 9, comma 10-bis) che le disposizioni del comma 15 del presente articolo, inerenti la possibilita' di regolarizzare la fattura di acquisto, sono prorogate al 30 giugno 1993 senza irrogazione della pena pecuniaria, ma con corresponsione degli interessi per ritardato pagamento nella misura dell'1 per cento per ogni mese o frazione di mese a decorrere dal 1 luglio 1992 fino alla data di effettuazione del pagamento. ------------AGGIORNAMENTO (4)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che il gettito dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo, affluito al bilancio dello Stato, resta acquisito all'Erario. ------------AGGIORNAMENTO (12)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 21, comma 15) che i commi 5, 6, 7 e 9 del presente articolo 11, devono intendersi applicabili anche nel caso in cui il pagamento sia eseguito mediante pignoramento anche presso terzi in base ad ordinanza di assegnazione, qualora il credito sia riferito a somme per le quali, ai sensi delle predette disposizioni deve essere operata una ritenuta alla fonte. ------------AGGIORNAMENTO (33)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 9 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Entrata in vigore il 30 dicembre 2015
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