Art 33

Art. 33.
1. Ai fini della normativa di cui al presente titolo si considerano dichiarati i redditi risultanti dai certificati di cui alla lettera d) del quarto comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentati, in assenza delle condizioni richieste da questa disposizione, in luogo della dichiarazione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo e nel successivo si considerano altresi' dichiarati nella dichiarazione originaria di redditi, le perdite, le imposte lorde e le addizionali esposti nelle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli da 14a 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, degli articoli da 5a 8 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 383, e dell'articolo 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408. La dichiarazione integrativa non costituisce titolo per rimborso di ritenute, acconti di imposta e crediti di imposta precedentemente non dichiarati ne' per il riconoscimento di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza ovvero di detrazioni di imposta diverse o maggiori di quelle originariamente dichiarate, ne' per l'esercizio di opzioni, e non esplica alcun effetto ai fini del calcolo della maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 2 della legge 25 novembre 1983, n. 649, e agli articoli 105, 106 e 107 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente titolo i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti parziali di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni si considerano non accertati, fermo restando quanto disposto nell'articolo 36.
2. Relativamente alle dichiarazioni presentate congiuntamente dai coniugi le dichiarazioni integrative devono essere presentate separatamente da ciascun coniuge con l'indicazione degli elementi a lui riferibili. La dichiarazione integrativa presentata da uno solo dei coniugi non ha effetto nei confronti dell'altro.
3. I soggetti ai quali sono stati imputati pro quota i redditi delle societa' o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni, e all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, e delle aziende gestite in comunione tra coniugi possono presentare le dichiarazioni integrative indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione integrativa da parte della societa' o associazione o dell'altro coniuge. La dichiarazione della societa' o associazione o del coniuge esplica efficacia nei soli confronti del soggetto dichiarante.
4. La determinazione dell'imponibile e il calcolo delle imposte dovute devono essere effettuati in conformita' alle disposizioni rel- ative a ciascun periodo di imposta con i criteri e le modalita' stabiliti nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 32.
5. Salvo che ricorrano le ipotesi di definizione automatica previste nell'articolo 34 e nell'articolo 38, le societa' di capitali e gli enti equiparati, le societa' in nome collettivo e in accomandita seplice e quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli enti non commerciali, relativamente ai redditi di impresa posseduti, possono specificare nelle dichiarazioni integrative o in appositi allegati i nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le miniori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse.
Le quantita' ed i valori cosi' evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi con esclusione di quelli definibili ai sensi della presente legge per i quali non sia stata presentata la dichiarazione integrativa, ove non formino oggetto di accertamento o rettifica di ufficio.
6. Con riguardo agli imponibili, ai maggiori imponibili e alle minori perdite indicati nelle dichiarazioni integrative non si applicano le dispozioni del terzo e quarto comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, dei commi 4 e 6 dell'articolo 75 del citato testo unico delle imposte sui redditi, e del terzo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
7. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai sensi del comma 5 del presente articolo nonche' ai sensi dell'articolo 34 i soggetti ivi indicati possono procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle scritture contabili apportando le conseguenti variazioni nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 ovvero in quello del periodo di imposta in corso a tale data.
8. I soggetti indicati nel comma 5 che hanno presentato dichiarazioni integrative, anche per definizione automatica, possono procedere alla regolarizzazione delle scritture contabili nel bilancio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello del periodo di imposta in corso a tale data eliminando le attivita' o le passivita' fittizie, inesistenti o indi- cate per valori superiori a quelli effettivi. L'iscrizione di dette variazioni, non comporta emergenza di componenti attivi o passivi ai fini della determinazione del reddito di impresa ne' la deducibilita' di quote di ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione dei relativi fondi.
9. Per i soggetti che si sono avvalsi delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 38, le disposizioni del comma 8 si applicano altresi' per le iscrizioni in bilancio di attivita' in precedenza omesse, ma in tal caso il valore iscritto concorre alla formazione del reddito di impresa nella misura del 20 per cento. Il residuo valore deve essere accantonato in apposito fondo e concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta e nella misura in cui il fondo sia comunque utilizzato.
10. Per le imprese minori le variazioni sono consentite solo relativamente alle quantita' o ai valori delle rimanzne di cui agli articoli 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, e 59 del citato testo unico delle imposte sui redditi. I nuovi quantita' e valori devono risultare in apposito prospetto da allegare alla dichiarazione dei redditi del periodo di imposta nel quale le variazioni sono state effettuate in caso di variazioni di aumento i relativi importi sono fiscalmente riconosciuti nei limiti dei valori normali, diminuiti del 30 per cento ove si tratti di merci o prodotti destinati alla vendita, al 1° gennaio 1991 e concorrono, per un quinto del loro ammontare, alla formazione del reddito di impresa nel periodo di imposta in cui le variazioni sono apportate. Il residuo importo concorre alla formazione del reddito in quote costanti nei quattro periodi di imposta successivi. Qualora l'attivita' di impresa cessi prima del quarto periodo di imposta l'importo residuo concorre alla formazione del reddito di impresa nell'ultimo periodo di imposta.
Note all'art. 33:
- Si porta il testo della lettera d) del quarto comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 600/1973:
" d) i lavoratori dipendenti e i pensionati che, non possedendo altri redditi diversi da quelli esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta presentino o spediscano con le modalita' previste dall'art. 12, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il certificato di cui al primo comma dell'art. 3, redatto in conformita' ad apposito modello approvato e pubblicato ai sensi dell'art. 8. Il certificato deve contenere l'attestazione del lavoratore o pensionato di non possedere altri redditi e le attestazioni delle persone cui si riferiscono le detrazioni effettuate in sede di applicazione della ritenuta d'acconto di non possedere redditi per ammontare superiore ai limiti fissati nell'art. 15 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;".
- Si riporta il testo degli artt. da 14a 19 del D.L. n. 69/1989:
"Art. 14. - 1. Per i contribuenti che si sono avvalsi di regimi di contabilita' semplificata ai fini delle imposte sui redditi, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto per i periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo a tale data sono differiti al 30 settembre 1989 fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti. Per le dichiarazioni annuali presentate entro tale termine non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi qualora gli imponibili dichiarati non risultino inferiori a quelli determinati, per il corrispondente anno, in base ai coefficienti stabiliti agli effetti della imposizione sui redditi e della imposta sul valore aggiunto nell'articolo 11; in tal caso, nei limiti dei dati risultanti dalle anzidette dichiarazioni, le operazioni si intendono regolarizzate ad ogni effetto. E' dovuta per ogni anno una somma corrispondente a quella indicata al comma 5 dell'articolo 21, ridotta alla meta'.
2. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva ai fini delle imposte sui redditi presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
2- bis. Per gli enti non commerciali di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che hanno esercitato attivita' commerciali relativamente agli anni, per i quali sono scaduti i termini per la presentazione delle dichirazioni relative all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sul reddito e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 30 settembre 1989, anche nel caso di omessa presentazione, i termini per la presentazione di dichiarazioni, fermi restando in ogni caso i versamenti di imposta gia' eseguiti.
Art. 15. - 1. Le dichiarazioni devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze e spedite mediante raccomandata nel periodo dal 1› al 30 settembre 1989 agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione delle dichiarazioni medesime. Le dichiarazioni sono irrevocabili e devono essere presentate, a pena di nullita', sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini della imposta sul valore aggiunto per tutti i periodi di imposta indicati nell'articolo 14 per i quali non e' stato notificato accertamento.
2. Le dichiarazioni possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo.
Art. 16. - 1. Le imposte sui redditi dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto alle aziende di credito o alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto il versamento deve essere effettuato a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delegate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
2. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni possono essere effettuati in ragione del 40 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza in quattro rate uguali, senza applicazione di interessi, nei mesi di aprile e settembre degli anni 1990 e 1991.
Art. 17. - 1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione sostitutiva non e' inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili determinati ai sensi dell'art. 11 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 luglio 1989, tenendo conto dei coefficienti che verranno stabiliti entro il 10 maggio dello stesso anno, non si fa luogo a controlli per sorteggio o in base a criteri selettivi. Per i periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti in rettifica o di ufficio non definitivi concernenti redditi di impresa e di lavoro autonomo o imposta sul valore aggiunto, se la dichiarazione indica redditi di impresa o di lavoro autonomo o corrispettivi di operazioni imponibili che, pur non essendo inferiori a quelli risultanti mediante l'applicazione dei coefficienti, sono inferiori a quelli risultanti dagli accertamenti, il rapporto non si considera esaurito limitatamente alla differenza.
Art. 18. - 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, delle dichiarazioni ai fini delle imposte sul reddito ed alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono gli uffici delle imposte o i Centri di servizio che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per le ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 15 provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' e i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 16 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
3. Le somme dovute a seguito della dichiarazione sostitutiva non sono deducibili.
4. In caso di mancato o insufficiente versamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'ufficio procede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi di mora in ragione del 9 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Art. 19. - 1. I termini per l'accertamento dell'imposta sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle dichiarazioni presentate per gli anni 1983 e 1984 sono prorogati di tre anni nei confronti dei soggetti di cui all'art. 14 che non si sono avvalsi del differimento dei termini ivi previsti".
- Si riporta il testo degli artt. da 5a 8 del d.l. n. 383/1989:
"Art. 5. - 1. Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi, dovute per i periodi di imposta relativamente ai quali il termine per la presentazione della dichiarazione e' scaduto anteriormente alla data del 30 maggio 1989, i contribuenti, sempreche' non sia intervenuto accertamento definitivo, sono ammessi a presentare dichiarazioni sostitutive in aumento per quanto riguarda i redditi dei fabbricati determinati mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite secondo le norme della legge catastale. In mancanza di tale determinazione il reddito verra' indicato dall'ufficio tecnico erariale competente, al quale potra' rivolgersi il contribuente con apposita istanza, sulla base del reddito determinato con l'applicazione di tariffe di estimo per unita' immobiliari similari. Per i redditi prodotti in forma associata la dichiarazione sostitutiva presentata dai soggetti indicati nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha effetto anche per i soci, associati o partecipanti.
2. Le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze in data 27 settembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1989, e spedite, mediante raccomandata, da trasmettere non oltre il 15 dicembre 1989, agli uffici competenti in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione medesima.
3. Le dichiarazioni sono irrevocabili. Esse possono comprendere anche periodi di imposta per i quali e' stato notificato accertamento non definitivo; in tal caso il rapporto si considera esaurito limitatamente ai redditi oggetto della dichiarazione sostitutiva.
4. Per i contribuenti che hanno presentato dichiarazioni sostitutive in aumento ai sensi del presente articolo, i termini previsti per gli adempimenti agli effetti delle imposte sui redditi per i periodi chiusi anteriormente al 1› gennaio 1988 e per i quali non sia intervenuto accertamento definitivo, sono differiti al 15 dicembre 1989, fermi restando, in ogni caso, i versamenti di imposta gia' eseguiti.
Art. 6. - 1. Per ciascuno dei periodi di imposta per i quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva prevista dall'articolo 5 l'imposta sul reddito delle persone fisiche e' determinata applicando ai redditi o ai maggiori redditi imponibili dichiarati l'aliquota marginale dichiarata dal contribuente per i periodi di riferimento o risultante dal certificato di cui all'articolo 1, quarto comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, presentato per tale anno; se dalla dichiarazione presentata per i periodi di riferimento non risultava un reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al primo scaglione di reddito; per ciascuno dei periodi di imposta per i quali sono stati notificati accertamenti non definitivi l'imposta e' determinata applicando l'aliquota marginale corrispondente al reddito complessivo accertato; in caso di omissione della dichiarazione si applica l'aliquota del 27 per cento. Per l'imposta sul reddito delle persone giuridiche si applica in ogni caso l'aliquota del 36 per cento; per l'imposta lo- cale sui redditi si applica in ogni caso l'aliquota del 16,2 per cento.
2. Le imposte dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive sono riscosse mediante versamento diretto per delega alle aziende di credito o all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Le caratteristiche e le modalita' di conferimento delle deleghe, di rilascio delle attestazioni da parte delle aziende di credito e della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni dele- gate, nonche' quelle per l'esecuzione dei versamenti e per la trasmissione dei relativi dati e documenti all'Amministrazione finanziaria e per i relativi controlli sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni.
3. A richiesta del contribuente i versamenti delle somme dovute sulla base delle dichiarazioni sostitutive possono essere effettuati in ragione del 70 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione e per la differenza nel mese di aprile dell'anno 1990. Sull'importo rateizzato e' dovuto l'interesse nella misura del 12 per cento annuo.
Art. 7. - 1. Al controllo e alla liquidazione, ai sensi dell'articolo 36- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1979, n. 506, delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 5, alle eventuali iscrizioni a ruolo ed ai rimborsi provvedono sulla base dei dati memorizzati negli archivi del sistema informativo del Ministero delle finanze avvalendosi di procedure automatizzate, gli uffici delle imposte o i centri di servizi che hanno ricevuto le dichiarazioni, entro l'anno successivo alla scadenza del termine di cui al primo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Per i periodi di imposta per i quali e' stato notificato avviso di accertamento non definitivo, provvedono gli uffici delle imposte che hanno eseguito l'accertamento in rettifica o d'ufficio sulla base di copia conforme della dichiarazione sostitutiva inviata dall'ufficio delle imposte o dal centro di servizio che l'ha ricevuta. Le maggiori somme dovute e quelle non versate sono iscritte in ruoli speciali, entro lo stesso termine, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' ed i criteri stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
2. Sulle somme non versate con le modalita' e nei termini di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 si applicano gli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e la soprattassa del 40 per cento di cui al primo comma dell'articolo 92 dello stesso decreto.
3. Le somme dovute a seguito delle dichiarazioni sostitutive non sono deducibili.
Art. 8. - 1. Gli imponibili e le imposte dichiarati ai sensi dell'articolo 5 non costituiscono base di commisurazione per le pene pecuniarie per omessa, tardiva, incompleta e infedele dichiarazione e non si applicano le sanzioni amministrative per ogni altra violazione di obblighi fiscali relativi ai redditi dichiarati. Sugli importi risultanti dalla dichiarazione non sono dovuti interessi e soprattasse.
2. La dichiarazione sostitutiva presentata ai sensi dell'articolo 5 non costituisce titolo per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie ovvero per il rilascio delle stesse ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Il sistema informativo del Ministero delle finanze sulla base dei dati rilevati dalle dichiarazioni sostitutive integra gli elenchi da inviare ai comuni a norma dell'articolo 4".
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 408/1990 e' il seguente:
Art. 14. - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
'La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, puo' comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo, sempreche' non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32';
b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, e' aggiunto il seguente:
'In caso di presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risultera' dalla suddetta dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa e' ridotta al 15 per cento. La soprattassa e' aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa e' presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo'.
2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente:
'Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600'.
3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, dopo le parole: 'nella quale l'operazione doveva essere computata', sono aggiunte le seguenti: 'se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa e' elevata al 40 per cento;';
b) nel penultimo periodo, dopo le parole: 'termine di presentazione della dichiarazione annuale', sono aggiunte le seguenti:
'; se risultano regolarizzati entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi.'.
4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabilite le modalita' per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.
5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilita' per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516".
- Il testo dell'art. 2 della legge n. 649/1983 e' il seguente:
"Art. 2. - Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' elevata al 36 per cento e il credito d'imposta di cui all'art. 1 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e' stabilito nella misura uniforme di nove sedicesimi degli utili che concorrono a formare il reddito imponibile dei soci.
Se la somma distribuita sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito imponibile, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, dichiarato dalla societa' ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta per l'esercizio medesimo, l'imposta stessa e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi della differenza. In caso di successivo accertamento del reddito imponibile in misura piu' elevata, l'imposta dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'importo del predetto conguaglio, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati da decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi non assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, eccettuati a) quelli che in caso di distribuizione concorrono a formare il reddito imponibile delle societa' e b) quelli che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore. In caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o altri fondi, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale il relativo accertamento e' divenuto definitivo, e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, aumentato degli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma precedente, gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dalla societa' per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata, a titolo di conguaglio, di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
Se il reddito imponibile della societa' e' soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura o con aliquota ridotta, il conguaglio e' maggiorato della differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
Nella relazione degli amministratori delle societa' soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e in allegato alla dichiarazione dei redditi delle societa' stesse devono essere distintamente indicati:
1) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
2) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al terzo comma;
3) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma;
4) l'ammontare complessivo delle riserve o altri fondi di cui alla lettera a) del terzo comma;
5) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del terzo comma.
La distribuzione di riserve o altri fondi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del terzo comma si considera effettuata, salvo diversa deliberazione dell'assemblea, mediante prelievo da riserve o altri fondi formati dopo l'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge con utili o proventi assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, per l'eccedenza mediante prelievo delle riserve o altri fondi di cui al quarto comma e per l'ulteriore eccedenza mediante prelievo dalle riserve o da altri fondi di cui al terzo comma. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi relative all'esercizio nel quale e' stata deliberata la distribuzione delle riserve o altri fondi e' stata omessa l'indicazione di cui al precedente comma, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite.
Se gli utili di esercizio o le riserve da cui sono prelevate le somme distribuite ai soci sono formati con utili fruenti dell'agevolazione prevista dall'art. 105 del Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con il D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, l'importo di conguaglio previsto nei commi secondo, terzo e quarto e' ridotto alla meta'.
L'ammontare del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di cui alla L. 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, e' determinato senza tenere conto dell'importo del conguaglio previsto nel presente articolo".
- Si riporta il testo degli artt. 105, 106 e 107 del testo unico del D.P.R. n. 917/1986:
"Art. 105 (Maggiorazione dell'imposta a titolo di conguaglio). - 1. Se la somma distribuita ai soci o partecipanti sull'utile dell'esercizio, diminuita della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore, e' superiore al 64 per cento del reddito dichiarato, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, l'imposta e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi della differenza.
2. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi formati con utili o proventi non assoggettati all'imposta a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1› dicembre 1983, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari a nove sedicesimi del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
3. Se il 64 per cento del reddito dichiarato in un esercizio, al lordo delle perdite riportate da precedenti esercizi, e' superiore all'utile risultante dal bilancio, la differenza e' computata in diminuzione delle riserve o fondi di cui al comma 2, i quali si considerano assoggettati ad imposta per l'ammontare corrispondente. Se la differenza e' superiore all'ammontare complessivo delle riserve o fondi di cui al comma 2 l'eccedenza si computa in aumento dgli utili dei successivi esercizi che possono essere distribuiti senza maggiorazione.
4. Se vengono distribuite somme prelevate da riserve o altri fondi gia' esistenti alla fine dell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla data del 1› dicembre 1983, o formati con utili o proventi dell'esercizio stesso, l'imposta dovuta per l'esercizio nel quale ne e' stata deliberata la distribuzione e' aumentata di un importo pari al 15 per cento del relativo ammontare, diminuito della parte assegnata alle azioni di risparmio al portatore.
5. La maggiorazione di conguaglio si applica, a norma dei commi da 1 a 4, anche se le riserve o i fondi sono stati imputati al capitale e questo viene ridotto mediante rimborso ai soci.
6. Le disposizioni dei commi 2 e 4 non si applicano se le somme distribuite sono prelevate: a) da riserve o altri fondi che in caso di distribuizione concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente; b) da riserve o altri fondi che in caso di distribuzione non concorrono a formare il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.
7. Nella relazione degli amministratori allegata al bilancio o rendiconto e nella dichiarazione dei redditi devono essere distintamente indicati: a) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi formati a decorrere dall'esercizio in corso alla data del 1› dicembre 1983 con utili o proventi assoggettati all'imposta; b) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 4; c) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui al comma 2; d) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera a) del comma 6; e) l'ammontare complessivo delle riserve e degli altri fondi di cui alla lettera b) del comma 6.
8. Le somme distribuite, se nella relativa deliberazione non e' stato stabilito diversamente, si considerano prelevate dalle riserve o dagli altri fondi nell'ordine in cui sono indicati nel comma 7. Se nella relazione degli amministratori o nella dichiarazione dei redditi e' stata omessa l'indicazione di cui al comma l'imposta e' in ogni caso aumentata di un importo pari a nove sedicesimi delle somme distribuite mediante prelievo da riserve o altri fondi.
9. Ai fini della applicazione agli enti commerciali delle disposizioni dei commi 2, 4 e 7 e di quelle che vi fanno riferimento si ha riguardo si ha riguardo alla data di entrata in vigore del presente testo unico anziche' a quella del 1› dicembre 1983.
Art. 106 (Aumento o riduzione della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito della societa' o dell'ente e' soggetto all'imposta in misura o con l'aliquota ridotta la maggiorazione di conguaglio prevista nell'articolo 105 e' aumentata di un importo pari alla differenza tra l'imposta ordinaria e l'imposta ridotta.
2. Se gli utili di esercizio o le riserve o gli altri fondi dai quali sono prelevate le somme distribuite sono formati con utili fruenti dall'agevolazione di cui all'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, all'articolo 2 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, e all'articolo 14, comma 5, della legge 1› marzo 1986, n. 64, la maggiorazione di conguaglio non si applica per le societa' operanti nel Mezzogiorno ed e' ridotta alla meta' per quelle operanti nelle province di Trieste e Gorizia.
Art. 107 (Compensazione e rimborso delle eccedenze della maggiorazione di conguaglio). - 1. Se il reddito in base al quale e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 1 dell'articolo 105, viene successivamente accertato in misura piu' elevata, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui l'accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente alla differenza tra il reddito accertato e quello dichiarato, e comunque non superiore all'ammontare della maggiorazione, aumentata degli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
2. Nel caso di successivo recupero a tassazione delle riserve o degli altri fondi in base al cui ammontare e' stata calcolata e applicata la maggiorazione dell'imposta prevista nel comma 2 dell'articolo 105, l'imposta dovuta per l'esercizio in cui il relativo accertamento e' divenuto definitivo e' ridotta di un importo pari a quello dell'imposta corrispondente all'ammontare recuperato a tassazione, e comunque non superiore a quello della maggiorazione, aumentato degli interessi di cui al predetto articolo 44.
3. Se l'importo della riduzione di cui ai commi 1 e 2 e' superiore a quello dell'imposta dovuta la societa' o l'ente ha diritto, a sua scelta, di chiedere il rimborso dell'eccedenza o di computarla in diminuzione dell'imposta relativa all'esercizio successivo la eccedenza costituisce credito d'imposta agli effetti dell'art. 94".
- Il testo dell'art. 41- bis del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 41-bis (Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria). - Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'art. 43, gli Uffici delle imposte, qualora dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile compresi i redditi da partecipazioni in societa' associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggiore reddito imponibile. Non si applica la disposizione dell'art. 44".
- Il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente:
"Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente.
Ai fini delle imposte sul reddito:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali ai sensi dell'art. 51;
c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso da quelli indicati nel primo comma e prive di personalita' giuridica, sono equiparate alle societa' semplici".
- Il testo dell'art. 5 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 5. (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura privata autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimita' o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto costituitivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230- bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado".
- Il testo dell'art. 74 del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente:
"Art. 74 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - I ricavi, proventi, costi e oneri concorrono a formare il reddito d'impresa nell'esercizio di competenza a meno che la loro esistenza non sia ancora certa o il loro ammontare non sia ancora determinabile in modo oggettivo, nel qual caso sono imputati al reddito del periodo d'imposta in cui si verificano tali condizioni.
I costi e gli oneri sono deducibili se ed in quanto si riferiscono ad attivita' da cui derivano ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa; se non sono suscettibili di imputazione specifica si deducono nella proporzione stabilita dal primo comma dell'art. 58.
I costi e gli oneri non sono ammessi in deduzione se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite allegate alla dichiarazione. Sono tuttavia deducibili quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un periodo d'imposta precedente se e nella misura in cui la deduzione e' stata rinviata a norma degli articoli precedenti.
Non sono ammessi in deduzione i costi e gli oneri di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture ai fini dell'imposta sul reddito, se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali".
- Il testo dell'art. 75 del T.U.I.R.-D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 75 (Norme generali sui componenti del reddito d'impresa). - 1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.
2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:
a) i corrispettivi delle concessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva alla data in cui si veifica l'effetto traslativo e costitutivo della proprieta' o di altro diritto reale.
Non si tiene conto delle clausole di riserva della proprieta'. La locazione con clausola di trasferimento della proprieta' vincolante per ambedue le parti e' assimilata alla vendita con riserva di proprieta';
b) i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero, per quelle dipendenti da contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi.
3. I ricavi, gli altri proventi di ogni genere e le rimanenze concorrono a formare il reddito anche se non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite.
4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza. Sono tuttavia deducibili quelli che pur essendo imputabili al conto dei profitti e delle perdite sono deducibili per disposizione di legge e quelli imputati al conto dei profitti e delle perdite di un esercizio precedente, se la deduzione e' stata rinviata in conformita' alle precedenti norme del presente capo che dispongono o consentono il rinvio. Le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi, salvo quanto stabilito per le apposite scritture nel successivo comma 6.
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorono a formare il reddito; se si riferiscono indistintamente ad attivita' o beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o beni produttivi di proventi non computabili nella determinazione del reddito sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 63.
6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali".
- Il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 600/1973 e' il seguente:
"Art. 61. (Ricorsi). - Il contribuente puo' ricorrere contro gli atti di accertamento o di irrogazione delle sanzioni secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.
La nullita' dell'accertamento ai sensi del terzo comma dell'art. 42 e del terzo comma dell'art. 43, e in genere per difetto di motivazione, deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze.
Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'art. 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo.
Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti:
"La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli artt. 56 e 57, terzo comma, e in genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado.
I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze".
- Il testo dell'art. 62 del D.P.R. n. 597/1973 e' il seguente:
"Art. 62 (Valutazione delle rimanenze). - Le rimanenze dei beni indicati nel primo comma dell'art. 53 si valutano distintamente per categorie omogenee, formate da tutti i beni del medesimo tipo e della
medesima qualita'. Possono tuttavia essere inclusi nella stessa categoria beni dello stesso tipo ma di diversa qualita', i cui valori unitari non divergano sensibilmente, e beni di diverso tipo aventi uguale valore unitario.
Nel primo periodo d'imposta in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo a ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nel periodo stesso per la loro quantita'.
Nei periodi d'imposta successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto al periodo precedente, le maggiori quantita', valutate a norma del secondo comma, costituiscono voci distinte per periodo di formazione. Se invece la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei periodi d'imposta precedenti, a partire dal piu' recente.
Se il valore unitario dei beni, determinato a norma dei commi precedenti, e' superiore al valore normale di essi nell'ultimo trimestre del periodo d'imposta, la valutazione puo' essere fatta moltiplicando l'intera quantita' di beni, indipendentemente dal periodo di formazione, per il valore normale.
Se le rimanenze sono valutate in misura superiore al valore di costo determinato a norma del secondo e del terzo comma, o al valore attribuito nel periodo d'imposta precedente a norma del quarto comma, il valore unitario dei beni si determina dividendo il valore cosi' determinato o attribuito per la loro quantita'.
I prodotti in corso di lavorazione sono valutati in base ai costi sostenuti nel periodo d'imposta.
Ai fini delle valutazioni di cui ai precedenti commi si comprendono nei costi anche gli oneri accessori di diretta imputazione, esclusi gli interessi passivi e le spese generali.
Le rimanenze di un periodo d'imposta, determinate a norma del presente articolo e tenuto anche conto delle rettifiche apportate dall'ufficio delle imposte, costituiscono le giacenze iniziali del periodo d'imposta successivo".
L'art. 59 del T.U.I.R. - D.P.R. n. 917/1986 e' il seguente:
"Art. 59 (Rimanenze finali ed esistenze iniziali). - 1.
Le rimanenze finali dei beni indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, la cui valutazione non sia effettuata a costi specifici o a norma dell'articolo 60, concorrono a formare il reddito per un valore non inferiore a quello che risulta raggruppando i beni in categorie omogenee per natura e per valore e attribuendo a ciascun gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma delle disposizioni che seguono.
2. Nel primo esercizio in cui si verificano, le rimanenze sono valutate attribuendo ad ogni unita' il valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei beni prodotti e acquistati nell'esercizio stesso per la loro quantita'.
3. Negli esercizi successivi, se la quantita' delle rimanenze e' aumentata rispetto all'esercizio precedente, le maggiori quantita' valutate a norma del comma 2, costituiscono voci distinte per esercizi di formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si imputa agli incrementi formati nei precedenti esercizi, a partire dal piu' recente.
4. Se in un esercizio il valore unitario medio dei beni, determinato a norma dei commi 2 e 3, e' superiore al valore normale medio di essi nell'ultimo trimestre dell'esercizio, il valore minimo di cui al comma 1 e' determinato moltiplicando l'intera quantita' dei beni, indipendentemente dall'esercizio di formazione, per il valore normale. Per le valute estere si assume come valore normale il valore secondo il cambio alla data di chiusura dell'esercizio. Il minor valore attribuito alle rimanenze in conformita' alle disposizioni del presente comma vale anche per gli esercizi successivi sempre che le rimanenze non risultino iscritte in bilancio per un valore superiore.
5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio sono valutati in base alle spese sostenute nell'esercizio stesso, salvo quanto stabilito nell'articolo 60 per le opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
6. Le rimanenze finali di un esercizio nell'ammontare indicato dal contribuente costituiscono le esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
7. Per gli esercenti attivita' di commercio al minuto che valutano le rimanenze delle merci con il metodo del prezzo al dettaglio si tiene conto del valore cosi' determinato anche in deroga alla disposizione del comma 1, a condizione che nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita' di applicazione del detto metodo, con riferimento all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
8. Le plusvalenze risultanti da rivalutazioni delle rimanenze effettuate fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72, concorrono a formare il reddito, in quote costanti, nell'esercizio in cui sono state apportate le variazioni e nei quattro esercizi successivi".
Entrata in vigore il 20 maggio 1992
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