attivita'

Art. 17. Attivita'1.Alle societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 non si applicano le norme che disciplinano l'organizzazione degli enti originari.
2.Tali societa' possono continuare ad esercitare, in conformita' del progetto approvato ai sensi dell'art. 3, le attivita' che gli enti originari erano abilitati a compiere in forza di leggi o di provvedimenti amministrativi, in conformita' della relativa disciplina. Le attivita' che ciascuna societa' bancaria puo' esercitare devono essere indicate negli statuti.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1990

Sentenze2

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